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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/149

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alle società composte in maggioranza di stranieri od aventi ammini- stratori d’altra nazionalità la guarentigia accordata alle altre, di non poter mai esser disciolte altrimenti che per decisione dell’autorità giudiziaria (art. 12). Distinzioni importanti fra nazionali ed estranei si riscontran pure negli ordinamenti diversi con cui si dettaron nuove norme alla cooperazione agraria (1).

Coll’allargarsi dunque della legislazione sociale, si accentua la tendenza a creare per lo straniero un trattamento speciale e si elabora a suo danno tutto un diritto di eccezione, che rappresenta un deciso regresso in confronto a quell’ospitale concetto di uguaglianza o al- meno di equa reciprocità verso cul parve un istante avviarsi la civile elaborazione del diritto delle genti.

La Francia radico-socialista non differisce notevolmente in ciò dalla Francia conservatrice; e il nazionalismo militaristico e reazio- nario fa lega volentieri colla democrazia rivoluzionaria quando la questione dei salari può vestirsi di pretesti patriottardi. Unite a di- fesa delle formidabili tariffe doganali che isolano il mercato fran- cese, tutte le forze della protezione non possono se non convergere altresì a tutela delle mercedi operaie, traducendo in provvedimenti legislativi gli scoppi impulsivi d’odio e di vendetta plebea che bagna- rono tanto spesso di sangue straniero i porti ed i cantieri di Francia (2).

Unico ostacolo finora alla spinta formidabile, unica barriera alle clamanti pretese la necessita ineluttabile d’una abbondante mano d’opera per la vita economica nazionale. Fino a quando pero possa far argine all’irrompere delle scatenate passioni questa tenue diga di buon senso non é facile prevedere, se si pensa in quale misura l’anima

francese riproduca anche oggi, nelle sue manifestazioni collettive, gli



  1. (1) In materia di infortuni qualche miglioramento ottennero gli stranieri colla legge 31 marzo 1905; ma essi rimangono esclusi dai benefici delle altre assicurazioni di cui si stanno elaborando i progetti. Le convenzioni internazionali (tra cui quella franco-italiana del 15 aprile 1904) han temperate in piccola parte, ma non soppresse, le ineguaglianze di trattamento. Un largo studio di questa legislazione e della rela- tiva giurisprudenza fu fatto dal dott. I. Martin, De la situation des ouvriers étrangers en France au point de vue des assurances ouvrieres. Chalons sur Marne, 1909.
  2. (2) “ Il lavoro degli stranieri in Francia, scrive il Tornietui, é pure minacciato di nuove incertezze e di nuovi danni dalle organizzazioni occulte. Se all'ingiunzione di congedare tutti o parte degli stranieri resistono i padroni, la cacciata a viva forza @ deliberata e tosto eseguita. Di tali prepotenze a cui soggiacciono gli impresarie i direttori dei lavori si hanno frequenti esempi ,. Cfr. La Francia e lVemigrazione italiana, pag. 71 e segg.