Vai al contenuto

Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/151

Da Wikisource.

- 151 -


Pochi, per dire il vero, furono finora i primi. La politica sinda- cale, ispirata ai sentimenti che più d’una volta provocarono fra 1 lavoratori indigeni e gli estranei collisioni sanguinose, non cessa di premere sull’indirizzo legislativo federale e cantonale, per ottenere che sian posti ostacoli ed aggravi ai competitori stranieri; e non v’ ha sciopero del proletariato locale in cui non si trovi scritta in prima linea simile rivendicazione. Soltanto da poco tempo pero l’agitazione ha raggiunto lo scopo di escludere l’elemento forestiero da alcuni lavori governativi (1). Nel campo dell’ordine pubblico invece, le mi- sure progressivamente adottate hanno ormai raggiunto un tal grado di severità da far ritenere la Svizzera una delle nazioni nelle quali la liberta personale dello straniero é soggetta a limitazioni più arbi- trarie.

L’individuo di altra nazionalita che viene in Isvizzera e obbli- gato anzitutto a munirsi d’un « permesso di dimora o di soggiorno », che viene rilasciato per un periodo di 1 a 12 mesi, previo pagamento d’una tassa che va da un minimo di fr. 0,50 nel can zell, a un massimo di fr. 20 nel Ticino. Tale documento, che, non essendo rilasciato se non dietro presentazione di carte comprovanti la identità e moralità personale, serve ad eseguire una prima sele- zione, rimane per di più revocabile in conformità dell'art.45 della costituzione federale, il quale dispone: « I] permesso di dimora può esser ritirato a coloro che, in seguito ad una condanna, non godono dei diritti civili; a coloro che son stati puniti per delitti gravi; e a coloro che cadono in modo permanente a carico della beneficenza pubblica ». Ed è l’applicazione di questo articolo che da luogo al più sfrenato arbitrio a danno degli stranieri, ai quali Jla procedura som- maria seguita nelle espulsioni non consente la menoma garanzia giuridica; e ciò specialmente per essere tali pratiche affidate alle polizie cantonali, senza intervento federale e senza controllo delle autorita giudiziarie.

Cosi avviene che, in certe parti della federazione, 1 gendarmi perlustranti il confine hanno piena facoltà di respingere, a lor esclu- sivo talento, gli immigranti più poveri, senza che agli infelici sia aperta la via di ricorso a qualsiasi autorità. E cosi poterono avve-

rarsi i fatti veramente inauditi di prepotenze brutali usate dalla



  1. (1) Pia volte, specialmente in occasione di conflitti cogli indigeni o di attentati anarchici, la stampa svizzera pit accesa fece violente campagne contro gli stranieri (italiani), dipingendoli come il flagello del paese. Tutto un piano di difesa a base di barriera protettrice troviamo poi esposto, fin dal 1898, in Kuune, Les étrangers dans le Canton de Geneve, pubblicato a Ginevra.