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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/152

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polizia ad operai stranieri, in occasione di scioperi non da essi pro- vocati e condotti (1).

Se simile condizione ex-lege, che spesso li rende i capri-espiatori dei comuni o degli altrui conflitti, valesse almeno a diminuire, a pro degli immigranti, le antipatie del proletariato locale, si potrebbe rav- visare in ciò un non spregevole compenso. Ma, lungi dal migliorarne moralmente le sorti, la supina dipendenza in cui si trovano di fronte alle autorità non fa che nuocere al concetto che degli stranieri si forma la popolazione operaia indigena, che non cessa di chiedere a gran voce privilegi protezionistici. Onde per due correnti opposte si alimenta la tendenza che tanto crudelmente smentisce la fama di ospitalità della libera Svizzera. Criteri assai più liberali ispirano la legislazione germanica in tema di immigrazione lavoratrice. Avocato all’impero, dall’ articolo 4 della Costituzione, il diritto di regolare l’accesso dei forestieri in tutto il territorio federale, non si é addivenuto finora ad alcun prov- vedimento preventivo generale contro di essi, Rimane integro sol- tanto, nei singoli Stati, il diritto dell’espulsione individuale, del quale i le loro polizie usano, a dir il vero, inesorabilmente, senza che spesso sia accordato a chi non abbia la nazionalità tedesca il ricorso in via amministrativa contro la misura che lo colpisce (§ 30 della legge 4 prussiana 30 giugno 1883 sulla organizzazione amministrativa). Ma E non pare che simile severità abbia intenti anche indirettamente pro- tettivi, che sarebbero in opposizione cogli indirizzi finora rivelati if dalla politica imperiale, i cui atti sembrano ispirarsi alla piena co- a scienza della utilità degli stranieri allo sviluppo industriale del paese. Scopi tutt’altro che favorevoli al miglioramento dei salari del- l'operaio indigeno dimostran pure, checché da altri siasi detto, le famigerate Carte di legittimazione prussiane, create con l’ordinanza del 24 dicembre 1907 per servire nei riguardi degli immigranti au- striaci e russi, ma estese alle altre nazionalità da parecchi nuovi

decreti dei due anni successivi. Consiste il richiesto documento in un

a foglio, rilasciato da appositi funzionari dietro pagamento d’una ge : tassa di 2 km., nel quale viene indicato, colle solite generalità di qual- siasi passaporto, anche il nome e il domicilio dell’imprenditore presso

cui si lavora e la durata del lavoro stesso. Per cambiare impiego

occorre la ratifica della polizia, la quale è in facoltà di rifiutarla quando il licenziamento avvenga senza il beneplacito del padrone o

quando questi abbia motivo di lagnarsi dell’operaio. Quale terribile



  1. (1) Cfe. E. De Micerts, “ L'emigrazione italiana in Svizzera , in Boll. dell emigr., } 1903, n. 12, pag. 44 e segz.