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nutari, e registri per riconoscere, se siano da’ medesimi osservate le Regie Costituzioni, ed il presente Regolamento.
15.
Qualora occorrerà formarsi processi a’ Notai per cause gravi, potranno frattanto i Conservatori, e Delegati del Tabellione loro inibire l’esercizio del Notariato fino a che altrimenti venga ordinato.
TITOLO XIII.
Delle pene.
1.
[Rex Car. Em.]
E pene prescritte pe’ mancamenti, che si praticassero rispetto agli atti, e contratti sottoposti all’insinuazione avranno luogo per qualunque degli atti suddetti, tanto d’ultima volontà, che tra’ vivi, o delle comunità, o giudiziali, che sieno.
2.
Per quelle contravvenzioni, alle quali non è imposta nel presente Regolamento una pena speciale, la Camera, i Conservatori, ed i Delegati del Tabellione rispettivamente puniranno i contravventori colle pene pecuniarie, che giudicheranno adeguate al mancamento.
3.
I contravventori saranno condannati in altrettante pene, quante saranno le contravvenzioni, ancorché queste fossero della medesima specie, e nella stessa minuta.
4.
Spetteranno le pene pecuniarie al Fisco Regio, in conformità però del prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 25. §. 11., e gl’Insinuatori ne conseguiranno il terzo, ogni qual volta si tratti di contravvenzioni, per cui il procedimento sia seguito a loro istanza.
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