Pagina:Rivista italiana di numismatica 1892.djvu/556

Da Wikisource.
532 statuto della società numismatica italiana


VI.

I Soci corrispondenti italiani e stranieri pagano L. 20 annuali. Ricevono la Rivista e hanno diritto di frequentare le sale sociali e di usarvi della Biblioteca e delle Collezioni a norma del regolamento. Possono intervenire alle assemblee, ma non hanno voto deliberativo.

VII.

Non possono essere Soci corrispondenti quelli che abitano la città dove ha sede la Società. Viceversa chi risiede altrove può essere Socio effettivo o corrispondente.

VIII.

L’obbligo per tutti i Soci è triennale. Il Socio che nel Settembre del terzo anno non dichiara in iscritto di voler uscire dalla Società, rimane obbligato per un altro triennio.

Il rifiuto a pagare la propria quota dopo due avvertimenti della Presidenza è considerato come una dimissione, senza pregiudizio dei diritti della Società al ricupero di quanto le è dovuto.

IX.

Chi offre alla Società un dono di almeno 200 lire in denaro, in libri o in monete, medaglie, sigilli od altro interessante la Società, sia in una sola volta che ripartitamente, è considerato come Benemerito.

Quelli che diedero la loro adesione prima dell’11 febbraio 1892, giorno della costituzione della Società, sono Soci Fondatori.

X.

Le proposte per nuove ammissioni si fanno con lettera controfirmata da due Soci alla Presidenza. Il Consiglio, nella sua prima adunanza delibera sull’ammissione dei candidati, i cui nomi figurino all’Ordine del Giorno.

XI.

I Soci destinati a sostenere una funzione nel Consiglio Direttivo sono eletti in assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. È fatta facoltà al Consiglio Direttivo di assumere un segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite, meno quella di Segretario, il quale potrà essere retribuito.