Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/57

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libro settimo - capitolo iii


esercitarono rettamente il loro carico. E chi leggerá il celebrato e famoso canone Ita Dominus, si certificherá che cosí debbe tenir ogni uomo cattolico: e cosí li vescovi, che sono successori degli apostoli, la ricevono tutta dal successor di Pietro. E avvertí anco che li vescovi non si dicono successori degli apostoli, se non perché in luoco loro sono, al modo che un vescovo succede a’ suoi precessori; non che da loro siano stati ordinati. Rispose poi, a quelli che avevano inferito che adunque il papa potrebbe lasciar di far vescovi e voler esso esser unico, esser ordinazione divina che nella Chiesa vi sia moltitudine de vescovi coadiutori del pontefice, e però esser il pontefice ubbligato a conservarli; ma esser gran differenzia a dire alcuna cosa de iure divino o veramente ordinata da Dio. Le cose de iure divino instituite sono perpetue, e da lui solo dependono, e in universale e in particolare, in ogni tempo. Cosí de iure divino è il battesmo e tutti gli altri sacramenti, nelli quali Dio opera singolarmente in ogni particolare. Cosí è da Dio il romano pontefice; perché quando uno muore, le chiavi non restano alla Chiesa, perché a lei non sono date; e creato il novo, Dio immediatamente gliele dá. Ma altrimenti avviene nelle cose di ordinazione divina, dove da lui solamente vien l’universale, e li particolari sono eseguiti dagli uomini. Cosí dice san Paulo che li prencipi e potestá temporali sono ordinati da Dio, cioè da lui vien un universal precetto che vi siano i prencipi, ma però i particolari sono fatti per leggi civili. A questo medesimo modo li vescovi sono per ordinazione divina; e san Paulo disse che sono posti dallo Spirito santo al reggimento della Chiesa, ma non de iure divino. E però il papa non può levar l’ordine universale del far vescovi nella Chiesa, perché è da Dio; ma ciascun particolare, essendo de iure canonico, per autoritá pontificia può esser levato. E all’opposizione fatta che li vescovi sarebbono delegati e non ordinari, rispose che conveniva distinguere la giurisdizione in fondamentale e derivata: e la derivata in delegata e ordinaria. Nelle repubbliche civili la fondamentale è nel prencipe, in tutti li magistrati è la derivata. Né gli ordinari sono differenti da’