|
libro settimo - capitolo iii |
|
esercitarono rettamente il loro carico. E chi leggerá il celebrato e famoso canone Ita Dominus, si certificherá che cosí
debbe tenir ogni uomo cattolico: e cosí li vescovi, che sono
successori degli apostoli, la ricevono tutta dal successor di
Pietro. E avvertí anco che li vescovi non si dicono successori
degli apostoli, se non perché in luoco loro sono, al modo che
un vescovo succede a’ suoi precessori; non che da loro siano
stati ordinati. Rispose poi, a quelli che avevano inferito che
adunque il papa potrebbe lasciar di far vescovi e voler esso
esser unico, esser ordinazione divina che nella Chiesa vi sia
moltitudine de vescovi coadiutori del pontefice, e però esser
il pontefice ubbligato a conservarli; ma esser gran differenzia
a dire alcuna cosa de iure divino o veramente ordinata da Dio.
Le cose de iure divino instituite sono perpetue, e da lui solo
dependono, e in universale e in particolare, in ogni tempo.
Cosí de iure divino è il battesmo e tutti gli altri sacramenti,
nelli quali Dio opera singolarmente in ogni particolare. Cosí
è da Dio il romano pontefice; perché quando uno muore, le
chiavi non restano alla Chiesa, perché a lei non sono date;
e creato il novo, Dio immediatamente gliele dá. Ma altrimenti
avviene nelle cose di ordinazione divina, dove da lui solamente
vien l’universale, e li particolari sono eseguiti dagli uomini.
Cosí dice san Paulo che li prencipi e potestá temporali sono
ordinati da Dio, cioè da lui vien un universal precetto che vi
siano i prencipi, ma però i particolari sono fatti per leggi civili.
A questo medesimo modo li vescovi sono per ordinazione divina; e san Paulo disse che sono posti dallo Spirito santo al
reggimento della Chiesa, ma non de iure divino. E però il papa
non può levar l’ordine universale del far vescovi nella Chiesa,
perché è da Dio; ma ciascun particolare, essendo de iure canonico, per autoritá pontificia può esser levato. E all’opposizione fatta che li vescovi sarebbono delegati e non ordinari,
rispose che conveniva distinguere la giurisdizione in fondamentale e derivata: e la derivata in delegata e ordinaria. Nelle
repubbliche civili la fondamentale è nel prencipe, in tutti li
magistrati è la derivata. Né gli ordinari sono differenti da’