Pagina:Settembrini, Luigi – Ricordanze della mia vita, Vol. II, 1934 – BEIC 1926650.djvu/274

Da Wikisource.
268 appendici [554]


poi ne faceva un’altra, ed un’altra: il tale altro giorno faceva la tale altra lezione per tanto tempo. Dimandate i testimoni che vi nomino su le ore precise delle mie occupazioni. A queste ore faticose aggiungete il tempo necessario per mangiare, dormire e fare tutti i fatti miei; e vedrete che, se anche avessi voluto, non avrei potuto cospirare e tenere riunioni perché di tutta la settimana non mi restava un’ora da respirare».

8. Nell’atto di accusa si dice che io con altri cospirava in carcere, e approvava disegni di assassinii. Onde io diceva: «Chiedete all’ispettore delegato del carcere i rapporti su la mia condotta; chiedete la nota che il custode faceva delle persone che visitavano i detenuti politici, e vi convincerete che io non vedeva altri che le persone di mia famiglia».

«Il procurator generale ha chiesto accogliersi gli articoli 7 e 8, riducendosi in numero dei testimoni nell’articolo 7 e richiedendosi in rapporto dell’ispettore locale di Santa Maria Apparente, per conoscersi se oltre la famiglia Settembrini, accedevano nelle prigioni altre persone di sua intrinsichezza».

«La gran corte — sugli articoli 7 ed 8 — dacché i fatti che si enunciano nelle posizioni suindicate non sono tali che influiscono necessariamente nella causa per dichiararsi pertinente — a maggioranza di voti quattro — dichiara non pertinenti alla causa gli articoli 7 ed 8, e li rigetta».

9. Io voleva provare che il direttore di polizia signor Peccheneda venne molte volte in castel dell’Ovo, interrogò vari imputati, interrogò lungamente il Margherita, e ben quattro volte postillò e fece ricopiare la dichiarazione sottoscritta da costui, la quale tanto mi offende. Però lealmente io chiamava in testimonianza lo stesso signor Peccheneda, l’istruttore, il cancelliere, il comandante del forte, altri uffiziali, ed i custodi. La gran corte ha dichiarato questa posizione non pertinente, e l’ha rigettata.

10. Nella decima posizione io diceva di associarmi all’egregio mio amico e coaccusato signor Michele Pironti per le eccezioni di nullitá da lui prodotte, e largamente ragionate.

«La gran corte — dacché il dedotto nell’articolo 10 non essendo motivato, come era obbligo dell’articolante di produrre in sua difesa, senza riportarsi a ciò che un altro accusato produce per sé; e mancando le spieghe opportune, non può accogliersi tale posizione per dichiararsi pertinente — a voti uniformi — rigetta la domanda contenuta nell’articolo 10 delle posizioni».