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244 | libro quinto |
che per dette penitenze non si pigli se non il solito e consueto. E per speciale grazia il detto Signore concede e dichiara che in tutti i delitti predetti, commessi e patrati sin al dì presente della data dei presenti Capitoli, nessuna Corte, nemmeno il Capitanio, possa procedere ex officio curiae per inquisizione, ma solo ad istanza della parte contraria, serbandosi in quelli la penitenza e remissione com’era solito per detti privilegi. Dichiarando che acciò che detti delitti omnino sieno puniti, le pene corporali ne’ casi presenti non si possano alterare, nè mutare o comporre in pena pecuniaria dal detto Capitanio o regio Uffiziale, perchè si veda e comprenda che le inquisizioni non si facciano per estorquere pecunie da’ regii sudditi, ma per lo culto della giustizia.
Item vuole ed ordina il detto Signor Duca che quando accadesse che il Capitanio della città, che sarà per un anno, restasse in uffizio oltre il detto anno per aspettare il suo successore, che non si possa per modo alcuno privare di detto uffizio, nè di sua giurisdizione, come adesso è per un abuso introdotto, ma omnino debba reggere e governare l’uffizio come Capitanio finchè venga il successore. E questo vuole il detto Signore che si faccia senza derogazione de’ privilegi della città, i quali ancora che dicano che il Capitanio si debba mutare ogni anno, già per ciò non si deve, nè può interpetrare tanto strettamente che finito anno sit functus officio; perchè deve usare sua giurisdizione fino alla venuta ed ingresso del successore, come in altra città e terre di tutto il regno si accostuma, e si deve di ragione osservare. Sicchè la delta città ed uomini di quella non debbano fare istanza di far desistere il Capitanio dall’uffizio suo, come fin al presente aveano fatto, ma debbano aspettare l’uffiziale successore.
Item concede detto Signor Duca che i Baglii della città non possano accordare nessun bestiame, ovvero i padroni di detto bestiame innanzi tempo, ovvero innanzi che facciano il danno, perchè i padroni di detto bestiame non commettano abbondantemente danno nelle possessioni dei cittadini come adesso commettono certi, che ogni volta che fanno danno, ancora che sieno accusati, non pagano integramente la pena. E questo si osservi per detti Baglii alla pena di once quattro ogni volta che saranno accusati, le quali once per la metà al regio fisco, e per l’altra all’accusatore si debbono applicare. I quali Baglii sieno tenuti, e debbano fare giustizia spedita alle parti delle accuse de’ danni dati, o di altre accuse di debito, che nella corte loro si proporranno, facendo satisfare alle parti. Del che giustamente devono aver modo che prima facciano satisfare le parti, e