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Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/286

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capo secondo 261   


Addì venticinque luglio del 1511 partivano gli Ebrei da Reggio, e fu così brusca ed istantanea la lor cacciata, che non ebbero spazio di vendere quelle loro merci e masserizie che non potevano portar seco. Dovettero sollecitamente imbarcarsi per Messina, dove presero viaggio parte per Livorno, e parte per Roma. L’ebreo Ismaele, che principava la loro comunità, lasciò procuratore di ogni loro affare Giulio Rigori, il quale per tutti gli oggetti appartenenti agli Ebrei aprì pubblica vendita al largo della Dogana: dopo furono anche vendute le case, ed ogni altro podere urbano e rustico di lor pertinenza; ed il loro ghetto fu aperto a tutti, e dato ad abitare a’ Cristiani.

Il Ghetto degli Ebrei occupava in Reggio l’inferior parte della città, con una strada lunga da borea a scirocco accosto alle mura occidentali. Questa strada cominciava sotto porta Mesa, ed andava a finire alle Palette, dove poi fu costruita la porta Amalfitana. Dalla parte della marina avevano gli Ebrei una porta detta Anzana che comunicava al loro ghetto; dalla quale era l’unica loro entrata ed uscita, non avendo comunicazione colla città da verun altro punto.

III. L’anno 1514 Ferdinando il Cattolico, a petizione del cavalier Mario Mileto Sindaco ed oratore della città di Reggio, concedette da Vagliadolid alla medesima:

1.° Che i suoi cittadini potessero portar sale e ferro dall’estero per proprio uso e comodo, senza essere obbligati ad alcun pagamento di dritto di dogana o altro che sia.

2.° Che il Luogotenente della Provincia di Calabria e suoi Auditori, la cui residenza era Cosenza, non dovesser mandare nella città di Reggio alcun loro commissario o delegato cum vicibus et vocibus, perchè questi uffiziali solevano esser d’aggravio in molte cose alla detta città e suoi cittadini. Ma che lo stesso Luogotenente, o alcuno de’ suoi Auditori, in capite et personaliter, colla loro corte ordinaria avessero a conferirsi in Reggio ogni qual volta l’espedizione della giustizia il richiederebbe. Solo ne’ casi straordinarii, quando esso Luogotenente o Auditori fossero trattenuti ed impediti da più gravi affari, potrebbero mandare per lor commissario qualche uomo probo, che conoscesse solamente della causa a cui fosse delegalo, senza intromettersi per niente nelle altre cause.

3.° Che per tutta la durata delle due Fiere franche di agosto e di San Marco niuna persona, (cittadino o estero che fosse) la quale intervenisse in tali fiere potesse esser come che sia molestata, anche in cose criminalissime.

Aveva ancora il Mileto chiesto al Sovrano, che qualunque uffiziale pubblico, il quale direttamente o indirettamente pretendesse de-