Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/153

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flenza, ò apertura à Banditi, e fimill Perfone facinorofe, e loro adherenti ( polipolio ogni riguardo di Parentella, ò Amicitia in qualonque grado ) mà benfi ogn’uno di Voi debba con ogni diligenza invigilare, e ritrovando alcun contrafaciente, lo faccia fubito arredare, e caligare con la pena fudetta.

E Voi Sudditi, fe alloggialTeron apprelTo di voitali Banditi, e perfone facinorofe, ò venifte in cognitione delle medefime-, dobbiate fenza dimora avifarne la Superiorità, e predare alla medefima, fenz’alcuna fcufa, òrefidenza, ogniubidienza per P effettiva efecutione di quedo nodro Mandato.

Ingiongendo con tutta ferietà, & obliando in oltre cadaun Magidrato, e Superiorità, Sudditi, & ogn’altra perfona, fpecialmente in riguardo del loro giuramento, e fotto pena della privatione— delli loro Officij, e Serviti], e refpettivamente della Vita, e delli Beni, che ritrovando, ò fcoprendo, & odervando apprelTo alcuno, fia chi fi vuole, nelle— cole fudette alcunatrafcuraggine, negligenza, ò diffetto, debbano fubito darne compita notitia all’Eccelfo Regimento dell’Audria Superiore, acciò fia proveduto colla necefiaria invigilanza, e convenienti pene: Et acciò per l’avvenire-»

non potiate fcufarvi, e per maggior, e più chiara notitia, & avifo di Ciafchuno, vi facciamo efpreflamente, e publicamente fapere, che ritrovandoci da qui avanti con legitime prove, che per conivenza, e trafcuraggine d’alcun Giurisdicente, e Magidrato in qualfivogliaforma nella Giurisditione, ò Didretto loro fucceda, ò venga inferito alcun danno, pregiudicio, infulto, latrocinio, ò limili inconvenienti, overo ch’alcuno di loro, ò delli Sudditi diano ricetto, ò aggiuto feientemente alli Banditi, ò altre limili perfone facinorofe, e che la— Superiorità, e Magidrati non fiano fubito avifati del loro arrivo, ò alloggio, in tal cafo quello, ò quelli, che faranno incolpati come qui fopra, non fiano più tenuti, e reputati per Convicini, e Membri del Paefe, & apprelTo, oltrela fudetta irremmiffibile pena, e caitigo, 141 fiano tenuti, & obligati di refarcire, e bonificare, & indemnizareogni danno, perdita, e pregiudicio, ch’alcuno havede patito da fimili Banditi, e perfone facinorofe, & inferendofi da quelli alcun danno, quello, ch’in ciò li havefle predato aggiuto, & adìdenza, ò li dalle ricetto, fia cadigato con Pideda penacome li Delinquenti fenza poter allegare, ne fondarli in alcuna fcufa, ò eccetione, mà bensì ad ogni richiamo, e querella— delli Dannificati, & anche altamente, fia proceduto contro le Perfone fudette, e loro Beni con ogni rigore, fenza riguardo d’alcuno, fia chi fi voglia. In— conformità di che ogn’uno faprà regolarli, e guardarli d’ulteriori danni, e pregiudicij, eflendo queda la Nodra Seria, e Clementidìma volontà -.

Dato nella nodra Città di Vienna li 22. del Mefedi Marzo 1698. nell’Anno Quarantèiimo del Nodro imperio, nel Quarantefimoterzo del Regno d’Hungheria, e nel Quarantefimofecondo del Regno di Bohemia.

Leopoldo &c.

Giulio Friderico Conte Buccelleni &c.

( Locus Sigilli Magni ) Ad Mandatimi Sac. Csf. Majedatis proprium Adamo Remich.

Nn Inter