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- 43 Noi Claudia per l’Iddio Grada udeva Arciducheffa d’Auftria >
Duchefta di Borgogna, Contefla del Tirolo, e del Paefe d’Auftria, Nata Principefta di Tofcana, Adminiftratrice Plenipotentiaria di Sua Maeftà Cefarea» e Curatrice Teftamentana, e Reggente delli Heredi lafciati dal già Noftro Signor Conforte Leopoldo Arciducha d’Auftria &c. Di lodevoliftìma Memoria.
A Tutti, e Cadauni, Prelati, Conti &c.
Giurisdicenti, Feudatari) &c. Giudici, Magiftrati d’ogni forte &c. Et altri Noftri Fedeli Sudditi di qualonque Stato, Dignità, e Conditione, che avanti gli Noftri Giudici havuto qualche attione, ò altra cofa da promovere la noftra Grada, & ogni bene, &appreffovi facciamo fapere, che habbiamo bensì acconfentito alle Revifioni immediatamente ricercateci fopra Sentenze feguite fécondo il flato, e conditione delle cofe, ma venendoci con ingratifiìmo noftro difpiacere rapprefentato, & offervando noi Steffa, & efperimentando in fatti frequentemente, che molte parti procurano tali revifioni folamente, per prolongarei già terminati, e compofti Procedi, e per inihibire, e trattenere l’efecutioni, che per altro con celerità lì doverrebbero adempire delle Sentenze già publicate, il che penfiamo di non voler più tolerare, nè permettere, mà bensì acciò ogn 5 tino con adminiftratione della dovuta Giuftitia, pofia confeguire ciò che di raggione fe gli deve, e non venga in ciò ingiuftamente, ò inordinatamente impedito, Rimiamo, e commandiamogratiofiifimamente, che in avvenire nelle revifioni, che verranno ricercate fia oflèrvato il feguente ordine.
Primieramente Ordiniamo, e Statuimo, che in avvenire fia conceduta la revifione folamente delle Sentenze, che faranno prononciate dalli Noftri Reggimenti dell 5 Auftria Superiore, e Conl’eglio Aulico di Bolgiano, mà non già da altre Sentenze, ò Decreti, e ne meno dalli Decreti Communi, & Ordinari) dei Reggimento, ò Confeglio Aulico, Prononeie in-.
Poffefforio fummario, pura immìfiìone, & admiflìone di un herede interlocutorie, che non portano feco da uno irreparabile con la deflfinitiva talfatione, e liquidatione Giuditiale di danni, efecutioni, e pignorationi, mentre però non vi fi a-, querella d’ecceflo, ò inordinato procedere, ò altre limili giudicature, dalle-, quali, fe veniffero prononciate da Giudici inferiori, e fubordinati, non fi potrebbe appellare; più fe alcuno con accettare, & approvare il Giudicioprononciato ha velie già renonciata, & abbandonata la revifione, non gli fia conceffa.
Similmente non doverà darli revifione..
quando la caufa trattandoli di perfone- 1 bene Stanti, e di conditione forpalft Fio-j rini duecento, e molto meno doverà concederli per la feconda volta.
In oltre chi vorrà valerli della revifione doverà farlo dentro il termine di mezzi due doppò la publicatione, ò pronontia della Sentenza diffinitiva, & in tal tempo produrre le raggioni, e mottivi, per li quali lì ltima aggravato con la fottofcrittione di un Giurato, Avocato Regiminale, efenza mifchiarvi alcuna cofadinuouo in fatto, altrimente non farà più afcoltato; Succellìvamente doverà la prefentata Scrittura gravatoria con li documenti apprelTo quella prodotti, eflere_.
collationata mediante il Noftro Reggimento dell 5 Auftria Superiore inprefenza delle parti, ò delli Avvocati, e poidarl’ene copia alla parte contraria, ad 5 effetto di dire le fue eccettioni, ò oppofitioni