Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/13

Da Wikisource.

del Civile. 5 fuo officio deponer il Scettro, e fottometterfi al Sindicato, fe prima non farà eletto,e venuto il novo Pretore, e prefen tato al Reverendilfimo Signore, ò fuoi Luogotenenti, per ricever il Scettro della giuridittione,e predar il giuramento.

Mà il vecchio Podedà doma afpettare il novo,ed infieme con lui prefentato al Reverendilfimo Vefcovo, deponga il Scettro da confegnarfi al novo per il prelibato Reverendiffimo Signore.

Del modo di (indicare il Podeftà, e la fàmilia di quello, e qualunque altri officiali del Commune. Gap. 2.

E Sfendo ragionevole, che li publici Amminiftratori di giuftitia rendine»

conto delle cote fatte, fprezzate, e tralafciate. E volendo noi con falutevole rimedio provedere alle indennità, ed edorfioni delli Cittadini, Comitatenfi,& di tutti gfhabitatori della Città, & ridretto di Trento, e di tutti glabri anco foredieri,ed odare à gl’inconvenienti, decretiamo, ed ordiniamo, che’! Podedà di Trento, finito il lui offizio, con gli officiali fuoi, e tutta la lui famiglia, per dieci giorni continui, incominciando dal primo giorno della inquifitione contra di lui, fi a obligato far refidenza nella Città di Trento, per pagare à tutti, à quali edb folle obligato, ò alcuno della dia famiglia; & render conto di tutto quello, che apparerà, edb, eli di lui officiali, quali haurà havuti feco, durando l’uffizio, haver commefib contragiuditia: ed haver fatto il fuo carico per danari,preghiere, fozzura, ò corrottione: fe allididrettuali,Gomitatenfi,ò altri, chiedendo ragione, non haurà amminidrata giuditia: overo fuori, e contra le leggi communi, e Statuti giudicato: ò liberato chi fi dovea condannare: ò condannato chi meritava eder liberato: fe haurà nell’uffizio tralafciato qualche cofa per negligenza:

liberati ingiudamente li prefi per debiti, ò delitti: con connivenza, malitia, ò fintamente non haurà pigliato, overo fatto pigliare per li fuoi officiali, & famiglia quelli, che per maleficii poteva:tralafciate,e fprezzate quelle cole, che per legge municipale, ò civile, & giuramento, edb con gli fuoi officiali dovea fare: commedè baratane, edorfioni; fcacciato alcuno per fòrza, ò minaccie, dal giudicio; per forza de tormenti ingiudamente sforzato alcuno al confedare. Contra al quale Podedà, officiali, e lui famiglia, finito l’uffizio, li Sindicatori eletti fiano obligati formare inquifitione delle cofe predette,ed altre per lui, & officiali fuoi, durante l’uffizio, tralafciate, commede, e neglette; alla quale inquifitione il Pretore infieme con gli officiali, e famiglia,fia obligato rifponder con giuramento: qual rifpodafatta, ilmedemo Podedà fia tenuto dar ficurtà per fe, famiglia, ed officiali, con cautioni fideiudbrie, ò nude, come parerà alli Signori Snidisi 0. 1 *,? doverli fare: qual rifpoda, e cautioni date, come di fopra, per gli detti Sindicatori fi faccia un publico Proclama, con l’adìgnatione ai termine a qualunque, che voglia proporre querela, ò dimanda con tra al Pretore,ò alcuno della lui famiglia; cioè à gl’habitanti nella Città,& Borghi,è tre giorni continui: à gl’habitanti nel didretto, e Vefcoado cinque giorni continui: in fpazio de quali pollino alla prefenza delli detti Sindicatori proporre dimande, ò querele di tutte le cole cominelle, tralafciate, e neglette da edo, famiglia, ò alcuno di lei,oItra, & contra giuditia, ò in altra maniera.

Et oltre detto tempo, ipfojure, non fiano ammeffià querelare. Poi il Podedà, duran