Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/14

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6 Libro durando il S indicato, dourà ciafcun giorno venire infieme con la famiglia,ed officiali fuoijdue volte nel giorno al luogo deputato, alla prefenza delìi detti Sindicatori, dove s’hauràda /indicare; eperfonalmente, havendo,ò non havendo il Procuratore, ò Advocato prelènte, rifpondere à qualunque dimanda, e querela fatta contradilui: contei landò Ialite in quél giorno, ò nelfeguente; altrimente s’habbi per conteflata; dovendoli proceder più oltre.

Dopo le predette cofe, li detti Sindicatori lìano tenuti in fpazio di dieci giorni continui, dal dì della formata inquilitione, fotto obligatione di giuramento, terminare le querele, e dimande, una, ò pili, prefentate contra elfo Signor Podelìà, famiglia, ò alcuno di lei; infieme con la inquifione formata contra gli ftelfi; condannando per fentenza, ò affolvendo; fe una caufa, ò più non ricercaflero maggiore inquilitione: nel qual cafo la lèntenza data dopo gli flefll dieci giorni, vaglia, e fulfifta; purché non pollino differire altri tré giorni: quali tral’corfi,fe non farà feguita fentenza, s’intendano affolliti. Dichiarando fermo, e rato ciò, che farà concordevolmente fiato fatto da due Sindicatori predetti, tanto nel procedere, quanto nel fententiare:

anco abfente, ò contradicendo, ò non ricercato il terzo. Aggiongendo, che’l Podeftà fia tenuto di tutte le cofe cominelle, fatte, giudicate, e neglette, ò tralafciate per alcuno della famiglia nelfiiffizio à lui, overo à loro commeflò; e in folidum ad ogni cofa, che nella fentenza findicatoria fi contenerà; le farà fiato conlapevole, ò partecipe coll’lui; che fe non farà fiato consapevole,nè partecipe,almeno prelentarà gli fieffi,uno,ò più:quale,© quali prefentati, liberiamo il Podefià: altrimente lo condanniamo in folidum. Et che’l Podefià non poffa havere, nè conftituire in detto Sindicato fe non un Procuratore, ed un Auvocato, da nominarli nel tempo della rifpofla alfinquifitione, e dopo non nominare, nè conftituire alcuno: & oltra gli nominati, e conftituiti, niflìin altro procuratore, ò auvocato habitante nella Città di Trento poffa effer procuratore, overo auvocato, ò predarle patrocinio alcuno in detto Sindicato, tanto per il Podeftà, quanto per la lui famiglia: fotto pena di lire cento di buona moneta, d’eflèr applicata al Commune di Trento, per ciafcheduno contrafaciente. Ordinando ancora, che’l detto Podeftà non polla domandare, nè ricevere le due ultime paghe delti meli del fuo falario, fe non finito il Sindicato, e la liberatione da quello.

Che’l Podeftà immediatamente dopo il giuramento fàccia fare le proclame, che tutti li banditi fi partino dalla Città di Trento

  • e Ville. Gap. 3.

D iffidiamo tutti, e ciafcheduno homicida, venefico, malefico, heretico } ficario, allàffinodi ftrade, fpezzatori delle carceri, incendiarli, adulteri, inceftuofi, fodomiti, rattori de vergini, e d’altre donne, follicitatori, ruffiani, ftupratori,fuafori,falfarii,invafori,ciafchednn ladro, fia di notte, òdi giorno, & altri delinquenti, e huomini di mala, e federata vita,habitanti nella Città di Trento,ò nel fuo diftretto. Del che vagliamo, fe ne faccia proclama generale per il Podeftà di Trento, nel primo giorno, overo tegnente,dopopreftato il giuramento d’amminiftrare ragione, e giufìitia, e di fervale gli Statuti della Città, e ricevuto l’uffizio: lòtto pena di lire 50. di