Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/249

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tendendo la maggior parte non rifpetto al numero delle perfone,ma quantità de’crediti - Il qual Amminiftratore tenghi fède! conto,. e cultodia, dando dito alle entrate à fuoi tempi, e conforme al giudicio, che farà fatto, facciala reftituzione à chi fi deve, e per le fue fatiche gli fia adeguata conveniente ricognizione, in arbitrio del fudetto Sig. Podefià, havendo riguardo alla quantità, e qualità dell’Eredità, e beni Elidetti, con quello però, che liFiglivoli primi gradus, in evento che pretendano l’infiftenza nellì beni ereditari per la dote materna, overo I’iftefl’a loro Madre Moglie del Definito, poffano infiftere folamente per la quantità di dote, che moftreranno effer legitima, il che folo fi concede per privilegio dotale, con efclufione de’ Fidei commiffarii,ed ogn’altri pretendenti, li quali dovranno attendere l’efito della caufa, e ricevere di mano del Depofitario rapprefentante l’Erede, ia lorofodisfazione, la qual infiftenza, ed aflegnazionede’ beni debba effèr con decreto Pretorio, fenza pregiudicio de’Creditori, dovendo in fine effere tutto regolato dalla fentenza diffinitiva, che farà fatta fopra il Concorfo, e fino tanto, che hauranno provato Iegitimamente la pretefa dote, refti l’amminiftrazione totale di tutti li beni al Depofitario. E fatta la deliberazione nel termine come di fopra d’accettare l’Ere-’ dità con il fudetto beneficio di legge, ed inventario, faccia elio Erede citare tutti li Creditori per editto publico d’éffer affido nell’Albo Pretorio, che termine giorni dieci utili, nè quali effettivamente il Sig. Podeflàdarà publica audienza nel Salone ordinaria, comparino in giudicio facino le fue dimande, e la g nidificazione di quelle, altrimente paffa li fudetti dieci giorni ninno polli più comparere, e dopo il corfo d’altri giorni otto continui, immediatè, lènza altra citazione, e fenza oppofizione, ò eccezione veruna s’intendi concililo in caufa, e fia tenuto il Notaro, dopo detta conclufione, prefentar il Procedo in termine di giorni tre, parimente continui, e poi il Giudice debba in un mefe perentoriamente far la Sentenza diffinitiva, fotro pena di perder le fportol e, il Notaro le mercedi del proceffo, nè polli, dopo la publicazionedi det ta fentenza, admetter alcuno fotto qualfivoglia caufa, ò beneficio di re Eduzione, ò altri pretefti, à comparere, ò meglio provar le fue azioni oltre giorni quindeci continui, tra’quali habbiafiàterminare onninamente il Concorfo, e s’intendi impofto àtutti perpetuo filenzio, eli faccino li pagamenti conforme à detta lentenza, falvo, chele folle interpofta da qualcheduno 1 appellazione, la quale non poffi edere protratta, oltremefi tré dopo l’introduzione di quella, volendo che nelli fudetti {rè mefi, fi facci la conteftazione, la conclufione in caufa, eia fentenza diffinitiva altrimente s’intendi deferta ipfo jure, &faèto, ne’ s’ammetti feufa, ò altra eccezione in contrario, fe non procedeffe l’impedimento dal Giudice, il quale non polla differire detta fentenza oltre altri giorni quindici, pur continui, dopo li fudetti tre mefi, fotto pena di perder parimente le Iportole, edi refàr li danni à chi ne patiffe per colpa fua. In quanto poi affi Concorfi, che fi fanno per le Eredità giacenti,s’dina, che il Giudice fia tenuto, ad inftanza di qualunque Intereftato in detta Eredità, dare un Curatore idoneo, col confenfo della maggior parte de Creditori, come fopra s’è detto, facendoli, per editto publico, citare a tal effetto, in contumazia de* quali provederà ex officio, ed arbitrio e comparendone parte, attenderà ai confenfo della maggior Parte de predenti, allignando però termine abile à comparere, il qual Curatore, dubito conftituito, in fpazio di giorni tré, debbi far publicare li proclami citatori! per chiamarli Creditori al Concorfo, e fotto giuramento acci 1 Inventano in termine di giorni dieci, dopo la di lui deputazione Z con