Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/250

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242 •con l’affiftenza del Notato, c Deputati come di l’opra, «icaminando, e terminando il giudicio di detto Concerto nel modo, e tempo preferitto atti detti Eredi, con beneficio di legge, ed inventario, il che Umilmente tara ortervato nelle ceffioni de’beni; Aggravando di più il Cedente, che in termine di giorni tré dopo la ceffione, debba egli à file fpefe far citare li Creditori con publice editto, à veder deputar il Curatore a’ beni ceffi nella forma predetta, il quale poi olfervi quanto di fopra.è preferito, ed in altra mainerà il detto Cedente non porti godere il beneficio della ceffione, dichiarando anco il detto beneficio, non competifca à quelli, che dolofamente, ò fraudolentemente hanno fatto contratti, ò debiti, per eftinguerli poi maliziofamente con la ceffione, li quali di più dovranno efler puniti nelle pene legali, e (tallitane, ed in oltre di corda, berlina, prigionia, galera, Ò altre corporali in arbitrio del Giudice fecondo la qualità del fatto, derogando in quelli cafi agli Statuti antichi, e particolarmente al cap. 105. del libro primo, replicando anco ciò, che rifpetto alla privazione del po ile fio, ed ìnfifienza pretefa per li beni dotali, nel primo capo habbiamo determinato, E perchè è frequentiffimo il Concorfo de’ Creditori, che vien infiìttii»

to lotto preterto, d’eflraere le doti per l’imminente povertà de* Mariti viventi, li quali per il più colludendo con le Mogli, diftraendo li beni l’efortano à pretender l’ertrazion predetta, come fanno anco il medefimo con li Figlivoli delle Mogli defonte, pattando tra d’effi di concerto à danni de’Creditori. Perciò volendofi anco à quello abufo porger rimedio, fi comanda, che venuto, e provato il cafo di farne l’eltrazione pretefa, fecondo allo Statuto nel cap. 78. ci vii. la moglie, ò figlivoli, in tempo di giorni tré, dopo la dichiarazione fatta dal Giudice in conformità del detto Statuto di poter eltraer le doti, debba far citare li Creditori, per piiblico editto, à veder deputare il Depositario de’ beni, volendo che in ciò, come anco in tutto il giudicio, tanto della prima inltanza, come dell’appelazione, fia oflfervato tptto quello, che nelli capi antecedenti s’hà riabilito, il che anco s’intendi, rifpetto all’influenza, nelli beni del Manto, per la quantità fidamente giullificata come d’avanti delle prerefe doti, non volendoli in modo alcuno, ch’egli fenza ilconfenfoefpreffo della maggior parte de’ Creditori, durante il giudicio, dei concorfo habbi il portello de beni; poiché probabilmente, ed ordinariamente quando vengono intentate limili eflrazioni fono già talmente obbligati ad altri, che rare volte ballano al pagamento de’Creditori predetti: Volendo anco, che le pene fopra confinate nel punto della ceffione, haitiano luogo contro alli Mariti, Mogli, ò Figlivoli che commetterteron fraude, ò dolo in qualunque modo circa l’effrazione premetta di dote.

E perchè nelli fudetti Concorfi d’eredità, tanto accettate con beneficio di legge, e d’inventario, quanto giacenti, come anco d’effrazioni, òceffioni, ò de* beni, ordinariamente vi fono molti Creditori d* affitti eretti conforme il tenor della Bolla di Pio V., e delle Conftituzioni dell’Illuftrifs. e ReverendilL Superiorità.

Pertanto dovendo quelli ricever il pagamento de’ loro capitali in tanti beni del Concorfo, contra la natura d’elfi affitti, mifchiando l’equi-’ ta col rigore, s’ordina, che detti beni gli fiano aflegnati col quarto di più del giullo valore à liima de’ Periti, per il capitale fidamente,intendendo il valore giullo rifpetto al Fondo in sé ftertò,e non altrimente frutto in ragion del fette per cento, come nella conllituzione d’erti affitti fi ricerca, falva però la licitazione a’ pofteriori Creditori conforme allo Statuto cap. 75. Civil. Volendo anco, che li Livelli reltino fempre addolfati al li fondi, ove fono afficurati, tìranfeant ad quofcmqu’e, nè porti di