Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/269

Da Wikisource.

«lì detta dimanda dàdìccìderfì, abbiamo confideràto, che nè lì Cittadini debbano admetrerfi indiferentementè all’ufo de’Beni Communi con li Effe» riori, fenza contribuire con li medefìmi agl’agravi, nè all’incontro,che gli Efteriori goduto folo li Beni Communi, e li Cittadini foftenghino gli -ag® gravi Con e dì Efteriori: e però abbiamo giudicato, ed’arbitrato, che òvenghi adempito ad’uno, e all’altro, overo a niuno de fodet’ti Capi: Mà per non derogar^del tutto alli precitati due Statuti, già da Noi confirmati, e noti oftante refti provifto al pregiudicio, e danno delli Efteriori, da eftì l’opra addotto, così dichiariamo, e comandiamo, che nell’avvenire s’offerrvi che fe da qui avanti in alcun tempo li Cittadini, over Abitanti in Città comprando, overo con qualunque titolo lucrativo, ò graciofo, finga!are, over univerfale, aquiftàrano dalli Efteriori, fijno tenuti detti Cittadini, over Abitanti nella Città contribuire per elfi Beni con quelli delle Ville Ef» tenori, nelle Colte, Steure, ed’altri altri aggravi, come fù folito per quel ìfteffi Beni farli avanti che pervenilìero alle mani de’Cittadini non oliami li precitati Statuti, quali dichiariamo folamente aver luogo, rifpetto ai Beni, che già dà Cittadini Venivano poftediiti;* eccetiiato folo, che il prelegato Cap. 132. principalmente abbi luogo rifpetto alli acquifti, che Tarano 1 ’ Efteriori daCitadini, cioè che per quelli finalmente debbano li Efteriori contribuire con redimo della Città, aggiongendo inoltre che ficome ■ter li Beni d’acqtiìftarft gravame li Cittadini à contribuire pienamente con i Efteriori, così parimente vogliamo,che fialecito alli Cittadini di godere uberamente i Beni Communi delle Ville, ne’quali devonofodénere gli aggravi, nella forma Che gode ogni altro vicino di detta Villa con queftà limitazione però, che detti Cittadini non debbano partecipare, ò godere de’beni, e mali, che vi pofledìno, e TiHelIò fi oftervì, tanto fe li Cittadini voranno per fe coltivare, come pure affittare, ò dar alla parrei beni, che acquifteranno inavenire, con le due fequenti moderazióni, l’ima, che lì Cittadini, per quelli Beni, che compreranno non poifino in verùn ntodoeffer gravati con gli altri Concittadini, poiché dovendo per quelli loggiacere agli aggravj con li Rullici, verrebbero ad elfer con doppia sferza battuti: l’altra, che li medefìmi Cittadini non Venghino gravati dagli Efteriori con le loro tafle oltre il dovuto,e confueto, che apparirà da i loro Ertimi: e finalmente per troncare ogni ambiguità delle queftitioni e differenze propofte, à più chiara intelligenza delli preàllegati Statuti, abbiamo ftimato opportuno aggiongervi,ehe à riguardo de’beni, e fondi, over altre rendite, che lì Cittadini, over’Abitanti nella Città, fuori per le Ville, di prefente pofledono lenza Mali, ò Mafadori, non fijno obligati concorrere ad alcuni aggravi con gl* Efteriori, ò ti coltivino perle, ò per altri ftante che anco gli Efteriori per finali Beni particolari non vengono gravati dalli Cittadini per Tufo defuoì Beni Communi: mà fe li Cittadini di prefente pofledono, òper 1 ’ avvenire posfederanno Mafi, ancorché il preallegato Statuto alcap. 127. permetti l’ufo de* Communi agl* Affittabili, e ^Mafadori delli Cittadini, e per tal ufo oblighi lì Maladori à contribuire la metà degli aggravi con li Rurali, ciò dichiariamo procedere generalmente, che ficome fi permette alli Mafadori delli Cittadini l’ufo de Communi col’obligo di contribuire alle Steure, e colte per la metà, così volendo li Cittadini tenere, e far lavorare li loro Mafida fuoi Mafadori, e godere de’Beni Communi delle Ville, ove lotto fituati, ciò gli è permeilo fare, mà parimente fono tenuti Concorrere con li Rurali agli aggravj, come devono fare li Mafadori de’Cittadini in virtù del precitato Statuto, a liando col mezo de* loro Mafadori coltivano lì propri Mafi: e non voletio altrimente li Cittadini, per li Mafi, che di prefente anno, e per 1 ’ ad» A a | die