Pagina:Storia della decadenza dei costumi delle scienze e della lingua dei romani I.djvu/157

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alla loro dissipazione, ed al libertinaggio degli uomini furono le più rilevanti ragioni, che il Senato oppose ad Augusto prima della pubblicazione della Legge Papia; e quando il medesimo rispose che ogni vero Romano doveva saper tenere a freno, e regolare la propria moglie, allora i Senatori ebbero il coraggio di domandargli, in qual modo egli ne darebbe principio? Questa domanda fece tale impressione nell’animo di Augusto, che egli su due piedi ristabilì, e corresse tutto l’interno regolamento della sua casa1.

I corrotti costumi dell’uno, e dell’altro sesso resero i divorzj non meno comuni degli adulteri, benchè Augusto nelle sue Leggi matrimoniali stabilito avesse pene tali pei capricciosi divorzj le quali esser dovevano estremamente sensibili ai prodighi, ed agli avari Romani dell’uno, e dell’altro sesso2. Niuna donna, dice

    irritet? Argumentum est deformitatis pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam, ut illi sitis sit unum adulterorum par? nisi singulis divisit horas? et non sufficit dies omnibus? nisi apud alium gestata est, apud alium mansit? infrunita, et antiqua est, quae nesciat matrimonium vocari unum adulterium?„

  1. Dio. Cass. 54. c. 16. p. 745.
  2. Heinec. in Pap. Popp. p. 327. et seq. „ L’Uomo non doveva solo restituire la dote alla moglie, ma era altresì tenuto di bonificare alla medesima, con il fruttato, o colla rendita di quattro anni, la porzione, che parimente giusta le Leggi Ella aveva diritto di ripetere nell’atto del suo ripudio. La