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LIBRO VIII 189

letri alla giurisdizione ecclesiastica e civile del cardinal decano del sacro collegio. Le delegazioni si suddivisero in governi di prima e seconda classe. Organizzaronsi tribunali civili non meno che criminali: quello di Bologna fu stabilito per l'appello delle cause nelle legazioni: per le provincie marchiana, urbinate e camerte si creò in Macerata corte di appello: a quello della sacra consulta furono devolute le cause delle altre provincie. Ricordo le istituzioni Piane, perchè si dissero tali da consolidare la forza del governo e assicurare il bene dei sudditi. Sino dal mille ottocento sedici avea il papa su basi uniformi organizzate le magistrature e assicurata la regolare amministrazione delle materie civili, che costituiscono il fondamento del sociale edifizio, dando ai suoi popoli un codice di legislazione civile che riuniva sotto un solo aspetto con semplicità e con chiarezza le norme di giudicare: materie confuse e sparse nel pelago d'una giurisprudenza, per la diversità dei costumi resa malagevole ed intricata. Questo beneficio supremo fece sparire il conflitto delle opinioni e delle dottrine, rese più astruse dalle sottigliezze dei glosatori, dalla moltiplicità dei volumi, dall'immenso numero degli editti: gravissimo danno, che multiplicava le dispute, le rendea eterne. Non tenendosi pago a questa sola provvidenza, pubblicò il codice di procedura per regolare i giudizi, il codice criminale per far cessare quella vergogna degli antichi bandi, le minacciate pene ad arbitrio. Siccome la salute dei popoli è il primo e il più essenziale dovere dei monarchi per desiderio di preservare lo stato dalle calamità dei contagi, pubblicò il motu-proprio con il quale provvide alla sanità marittima dei porti e lidi dei pontificali dominî. Eranvi editti e bandi imposti per lo più dalle circostanze e dalle calamità dei tempi e perciò privi di quel nesso, che dà forza alla legge. Tante saggie disposizioni, che agevolmente ricondussero la prosperità nella capitale e nelle provincie, tornarono a lode di Pio.

III. Le leggi rigorose emanate dal papa, la severità delle armi francesi, le minaccie delle quali ho altrove parlato non giunsero mai ad estinguere il brigandaggio, a fre-