Pagina:Storia delle arti del disegno III.djvu/424

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rocchè sebbene comandarle, che ciò si facesse con tutta la diligenza per non rovinare i monumenti; pure quanti di essi non doveano andar a male?

Nelle calamità, che sopravennero a Roma sul fine del secolo VI., e nella quasi totale indipendenza, di cui cominciarono a godere i cittadini, dai magistrati, dagl’imperatori, e dai Sommi Pontefici, la noncuranza dei monumenti in bronzo farà stata uguale a quella per il materiale degli edifizj, che quasi tutti a poco a poco andavano in rovina; e così fomentavano l’avidità di far guadagno col farne calce, o col metallo, che potea ricavarsene. Quello che delle statue, ed altri lavori avanzò alla rapacità dell’imperator Costante II., perì quasi tutto prima del secolo X., in quei secoli di miseria universale, e di barbarie in ogni genere di arti, di lettere, e di costume, in cui la città ad altro non pensava, che a consumare, e divorar sè stessa. Gli Archi trionfali, e le altre fabbriche generalmente, che vennero in potere de’ privati, dai quali furono ridotte ad uso di case, e di fortezze, più non aveano sopra le statue d’uomini, di cavalli, ed altri ornamenti di metallo, contro delle quali già si era cominciato a infierire al tempo di Teodorico, non orlanti i di lui rigori, e providenze. Che difficoltà’ avremo a credere, che sterminati i monumenti grandi, gli oziosi, e i poveri si applicassero con pazienza a portar via le lettere delle iscrizioni, a scarpellare i muri per levarne i per-


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    citata. Le leggi romane, cominciando dalle XII. Tavole, le parole delle quali porta Cicerone De leg. lib. 2. cap. 24. n.60., illustrate dal Gravina, dal Terrasson, e da altri, sino agli ultimi giureconsulti approvati poi da Giustiniano, come Marciano l. Servo 113. ff. De legat. 1., l. Julia 4. §. Sed non sit 6. ff. Ad l. Jul. pecul., Ulpiano l. Et si quis 14. §. Non autem 5. ff. De relig. & sumpt. fun., proibivano di seppellirsi oro, vesti, ed altre cose preziose coi morti; ma proibivamo egualmente a tutti nel titolo delle Pandette, e del Codice De sepulcro violato, di metter mano su i sepolcri per qualunque causa, che potesse violarli, guadarli, o per derubarli: e senza fondamento dal proibirsi nelle citate leggi, che si mettano coi morti tali cose, e dal dirsi che chi toglie oro, o altro dai sepolcri non manca contro la religione di essi, perchè quelle materie non possono considerarsi per religiose, inferisce il Kirchmanno loc. cit., che potessero toglierli giustamente da quelli, che ne aveano il diritto. Gl’imperatori avrebbero avuto un tal diritto; ma nè dalle leggi citate, nè da altre si ricava, che ne abbiano fatto uso.