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562 giornale dell'ingegnere

Pozzi di ventilazione.


18. I pozzi di ventilazione richiesti per la costruzione delle gallerie non potranno avere la loro imboccatura sopra qualsiasi pubblica strada, e nei luoghi ove saranno aperti si circonderanno di un muro di cinta di due metri di altezza e di una grossezza corrispondente.


Materiali da impiegarsi. Raili e traverse.


19. La Società potrà impiegare nella costruzione delle strade di ferro, i materiali che si adoperano nei lavori pubblici nelle località contigue. I fregi delle volte, gli angoli, i dadi, le estremità dei coronamenti nei diversi lavori d’arte saranno possibilmente in pietra da taglio, e soltanto nelle località ove non esistono tali pietre, oppure nei luoghi discosti, si potranno impiegare dei mattoni denominati d’ apparecchio. I raili e gli altri oggetti che costituiscono la strada ferrata dovranno essere di buona qualità ed adattati alla loro destinazione. Il peso dei raili sarà almeno di 30 chilogrammi al metro corrente; le traverse che devono sostenere i raili non saranno distanti l’una dall’altra più di un metro in ragguaglio.


Uffici di Finanza e di Polizia.


20. Oltre gli edificj necessari pel servizio della strada ferrata la Società dovrà costruire a sue spese, e mettere a disposizione del Governo gratuitamente, i locali destinati agli Ufficj di Finanza e di Polizia.


Cinte.


21. La strada ferrata sarà chiusa e separata dalle proprietà private mediante muri, siepi, steccati o fossi con terrapieni. Le fosse saranno profonde almeno un metro dalla superficie del terreno. Le barriere che chiudono le comunicazioni colle proprietà private si apriranno sui terreni e non sulle strade di ferro.

Acquisto dei terreni.


22. Tutti i terreni destinati pel collocamento della strada ferrata e sue dipendenze, come pure le strade di cambio, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, ed anche quelli necessarj per ripristinare le strade ordinarie che vi traslocano o si interrompono, e per aprire nuovi alvei ai fiumi o canali di cui si solesse cambiare l’andamento, saranno acquistati e pagati dalla Società, la quale viene ad essere surrogata nel diritto e negli obblighi che competono alla pubblica amministrazione in virtù della legge attualmente in vigore nello Stato relativa alle espropriazioni.


Espropriazioni.


23. Essendosi riconosciuta l’opera di pubblica utilità, verrà investita la Società di tutti i diritti che in virtù delle leggi e dei regolamenti dello Stato appartengono all’Amministrazione pubblica per qualunque altro titolo. Essa avrà per conseguenza la facoltà di procurarsi i materiali necessarj all’aprimento ed alla costruzione della strada ferrata usando tutti i mezzi che possiede la suddetta Amministrazione. E tanto per l’estrazione, quanto pel trasporto e deposito dei materiali e delle terre, godrà dei privilegi stati accordati dalle stesse leggi e regolamenti agli imprenditori delle pubbliche opere. Sarà a carico della Società l’indennizzo dovuto ai proprietarj dei terreni da acquistarsi per la strada, sia mediante trattative amichevoli, o nelle vie legali stabilite o da stabilirsi nei pubblici regolamenti, senza che la Società possa rivolgersi per qualsiasi titolo contro il Governo.

Se dopo il tracciamento definitivo della strada ferrata venisse ad erigersi un fabbricato sul terreno destinato alla strada ferrata e sue dipendenze, oppure nello spazio di 6m a destra ed a sinistra dei limiti estremi della strada, la Società dovrà avvertire il Governo affinchè ne sospenda l’esecuzione; le fabbriche costrutte nelle suesposte condizioni dovranno essere evitate.