Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo II, Classici italiani, 1823, II.djvu/534

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Capo VII.

Giurisprudenza.

I. Questo fu per avventura l’unico studio che a’ tempi di cui trattiamo, avesse in Roma molti e valorosi coltivatori. Tra essi ancor nondimeno vi ebbero non pochi stranieri, ma che per avere continuamente soggiornato in Roma possono a ragione annoverarsi tra’ nostri. Dopo l’editto perpetuo pubblicato per ordine di Adriano, di cui abbiamo parlato nel precedente libro, niun cangiamento importante avvenne nella romana giurisprudenza.Ognun degl’imperadori aggiunse alle antiche leggi quelle che gli parvero opportune; e in tal maniera il Corpo delle leggi romane si andò sempre più accrescendo. Lo stesso Marco Aurelio, di cui racconta Giulio Capitolino che cercò anzi di rimettere in vigore le antiche leggi, che di formarne altre nuove (in M. Aur. c. 11), aggiunse anch’ei nondimeno qualche nuova legge, come dallo stesso autor si raccoglie (c. 10, 11). Ma assai vantaggioso, come dimostra l’Eineccio (Hist Jur. rom. l. 1, c. 4, § 32), sarebbe riuscito alla romana giurisprudenza, se fosse stato eseguito il disegno dell’imperadore Opilio Macrino. Era egli uomo di qualche sperienza nello studio delle leggi, come narra Giulio Capitolino (in Macrino c. 13); e veggendo che qualunque rescritto si facesse ne’ casi particolari dagl’imperadori, avea forza di legge, e che quindi ciò ch’essi aveano talvolta o per capriccio, o Tìrabosciu, Voi II. 3a