Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo II, Classici italiani, 1823, II.djvu/615

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5^8 Liiuio quandoqne nobis sint necessaria judicemus. f)at. IlII. Iti. Mart. Triv. Vakntinia.no et Valente III. A. A. Coss. Intorno alla qual legge veggansi le annotazioni e le riflessioni del Goto (redo ne’ suoi Comenti al Codice Teodosiano; Ermando Conringio in una dissertazione da lui pubblicata su questa legge (Sallengre t 3 Thcs. Anliq.)-, e il P. Giuseppe Caraffa chierico regolare nella erudita sua opera de Gymnasio romano (t 1, c. 3), il quale ha diligentemente raccolte tutte le leggi a favor degli studj dagl’imperadori promulgate. XI. Nè agli scolari soltanto, ma a’ professori ancora provvide saggiamente Valentiniano. E primieramente per togliere ogni forza al divieto che a’ Cristiani avea fatto Giuliano, egli permise che chiunque per probità e per eloquenza fosse abile ad istruire i fanciulli, aprisse pubblica scuola, o se aveala interrotta, la ripigliasse (Cod, Theod. l.22, tit 3, lex 6). A’ medici e a’ professori tutti di Roma confermò il privilegio di esenzione da’ pubblici aggravj, dichiarando che di esso godessero le lor mogli ancora, e che non fossero costretti ad arrolarsi nella milizia, nè ad alloggiare i soldati (ib. l. 7). Alle Gallie ancora ei rivolse il pensiero, e ordinò ad Antonio che ne era prefetto, che nelle più popolose città vi fossero retori e gramatici greci ugualmente e latini che tenessero pubblica scuola, e sul regio fisco assegnò loro un giusto stipendio (ib. l. 11). E perchè alcuni, per sottrarsi agl’impieghi e agli aggravj che nella lor patria avrebbe lor convenuto di sostenere, sen venivano a Roma, e vantandosi valorosi