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IVDiversità
di pareri in*
torno ad esso.
V.
Quando fossi rirevuloin
Italia.
ino LIBRO
diviso in tre parli, olire le Istituzioni che no
sono come il proemio, cioè nei Digesti, nel
Codice, e nelle Nuove Costituzioni, dette più
brevemente Novelle.
IV. Di questo corpo di leggi si fanno da alJ
cimi giureconsulti i più grandi elogi, da altri
se ne parla col maggior dispregio del mondo.
Io che non sono giureconsulto, debbo io entrar di mezzo tra sì grandi uomini, e decidere
francamente a chi si debba dare e a chi negar
fede? Ancorchè io fossi ardito di farlo, altro
certamente non otterrei che d’incorrer lo sdegno e il biasimo di coloro a’ quali mi mostrassi
contrario. Ognun dunque ne senta come meglio
gli piace, che io non verrò perciò a contendere con alcuno. Solo per chi sia desideroso
di pur sapere ciò che su questo argomento si
dica dall’una e dall’altra parte, accennerò (qui
una bella dissertazione dell’Eineccio da lui intitolata: Defensio compilationis juris romani
(vol. 3 Op. ed. Gen. 1748, p. 126), nella quale
ei riferisce ed esamina a lungo, e poscia rigetta e combatte le accuse che da molti si
danno al corpo della romana giurisprudenza;
a cui un’altra egli ne ha aggiunta De secta
Triboniano mastigum in difesa del celebre Triboniano autor principale della stessa compilazione. Ognuno potrà ivi conoscere se le accuse
o le difese sian meglio fondate , e seguir quel
parere che gli sembri meglio provato.
V. Ma questa , qualunque ella siasi, compilazione di leggi fu ella in Italia abbracciata mentre vi regnavano i Goti? Pare che Giustiniano
il volesse, e in alcune leggi del suo Codice ei