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PRIMO 1 O I
fA menzione ancora dell’antica Roma (l. 1,
tit. 17» b 1 *> tli- l^)i ma stesso dovea intendere che non gli era agevole l’ottenerlo,
mentre Roma e l’Italia ubbidivano ad altri sovrani. Io osservo in fatti che gli editti da lui
premessi al suo Codice, con cui comanda che
ad esse in avvenir si conformino tutti i popoli
a lui soggetti, sono indirizzati o al senato di
Costantinopoli, o al prefetto del pretorio nella
stessa città, niuno al senato, o ad altro magistrato di Roma. Quindi finchè i Goti o regnarono tranquillamente in Italia, o vi sostenner
la guerra contro de’ Greci, la quale ebbe principio poco dopo la pubblicazione del Codice
di Giustiniano, io penso che quello di Teodosio continuasse a servir di norma e di regola
ne’ giudizj. Ma dappoichè, distrutto il regno
de’ Goti, l’Italia ricadde in potere di Giustiniano , questi ordinò che le sue leggi vi fossero
ricevute e pubblicate. Abbiamo ancora l’Editto
da lui promulgato a tal fine l’anno 554 che fu
il seguente alla morte di Teia ultimo re de’
Goti. Editto da lui intitolato Sanzion Prammatica, e che vedesi aggiunto al Codice fra gli
altri editti di Giustiniano e de’ suoi successori.
In esso dopo aver confermati (c. 1) i privilegi
tutti che da Atalarico, da Amalasunta e da Teodorico erano stati conceduti a’ Romani, ma annullati quelli (c. 2) che ottenuti si erano da
Totila a cui dà il nome di tiranno, e dopo
aver dati più altri provvedimenti, comanda che
in avvenire le sue leggi abbian forza e vigore
in tutta l’Italia. Jura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, quas jam sub cdictali