Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/162

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PRIMO 1 O I fA menzione ancora dell’antica Roma (l. 1, tit. 17» b 1 *> tli- l^)i ma stesso dovea intendere che non gli era agevole l’ottenerlo, mentre Roma e l’Italia ubbidivano ad altri sovrani. Io osservo in fatti che gli editti da lui premessi al suo Codice, con cui comanda che ad esse in avvenir si conformino tutti i popoli a lui soggetti, sono indirizzati o al senato di Costantinopoli, o al prefetto del pretorio nella stessa città, niuno al senato, o ad altro magistrato di Roma. Quindi finchè i Goti o regnarono tranquillamente in Italia, o vi sostenner la guerra contro de’ Greci, la quale ebbe principio poco dopo la pubblicazione del Codice di Giustiniano, io penso che quello di Teodosio continuasse a servir di norma e di regola ne’ giudizj. Ma dappoichè, distrutto il regno de’ Goti, l’Italia ricadde in potere di Giustiniano , questi ordinò che le sue leggi vi fossero ricevute e pubblicate. Abbiamo ancora l’Editto da lui promulgato a tal fine l’anno 554 che fu il seguente alla morte di Teia ultimo re de’ Goti. Editto da lui intitolato Sanzion Prammatica, e che vedesi aggiunto al Codice fra gli altri editti di Giustiniano e de’ suoi successori. In esso dopo aver confermati (c. 1) i privilegi tutti che da Atalarico, da Amalasunta e da Teodorico erano stati conceduti a’ Romani, ma annullati quelli (c. 2) che ottenuti si erano da Totila a cui dà il nome di tiranno, e dopo aver dati più altri provvedimenti, comanda che in avvenire le sue leggi abbian forza e vigore in tutta l’Italia. Jura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, quas jam sub cdictali