Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/448

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TERZO 38y venivansi successivamente pubblicando, e che in tutte le provincie ad essi soggette doveansi accettare e seguire. Egli è vero però, come osserva il medesimo Muratori, che tali leggi non si promulgavano dai sovrani senza il consenso de’ capi della nazione; costume introdotto da prima da’ re longobardi, come ricavasi dall’esordio delle lor leggi, nel quale si fa menzione del consenso de’ giudici e de’ primari; e poscia seguito ancor da’ re Franchi, e dagli altri che lor succederono. Quindi è che veggiamo comunemente le loro leggi pubblicate nelle assemblee ossia diete che da essi tenevansi ora in Cortelona, or nelle pianure di Roncaglia, or in altro luogo. Ad esse intervenivano i più ragguardevoli tra’ signori d’Italia, ad esse proponevano i re e gl’imperadori le nuove leggi che credevano opportune al buon regolamento di queste provincie, e col munirle del loro consentimento assicuravansi non solo di non incontrare ostacolo, ma di trovare anche ajuto e sostegno nell’esigerne l’osservanza. V. Questa moltiplicità e differenza di leggi dovea riuscir gravosa singolarmente a’ giureconsulti , a’ quali conveniva necessariamente essere istruiti in tutte quelle che potevansi dalle parti seguire. Or se le sole leggi romane hanno una ampiezza sì sterminata , che per poco non opprimono col loro peso, che dovrem noi pensare di tutte le altre raccolte insieme? Ma a ben riflettere, era questa fatica minore assai che a primo aspetto non sembri. La difficoltà di trovar copie intere e compite delle leggi romane avea indotti, come osserva i! uh. Muratori,