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Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/466

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. QUARTO 4°5 che, acciocché i poveri non rimangan privi di quel vantaggio che seco portan le lettere, in ogni chiesa cattedrale vi abbia un maestro che tenga gratuitamente scuola a’ cherici e ad altri scolari poveri, e che perciò qualche beneficio gli venga assegnato, di cui vivere onestamente; che se tal costume era stato in addietro in altre chiese, ovvero in altri monasteri, di nuovo vi s’introduca; e che per la licenza di tenere scuola non si esiga prezzo da alcuno, nè si vieti ad alcuno il tenerla, quando egli abbiane avuta l’approvazione, e sia creduto abile a tal impiego (ib. p. 1680). Questi provvedimenti medesimi furon poscia inseriti nel Corpo delle Leggi canoniche (Decret. l. 5, tit. 5 l/e Magislris), ove due altre leggi si veggono dello stesso Alessando III su questo argomento; cioè che non nelle cattedrali soltanto, e in quelle chiese ove tal uso era già introdotto, ma in tutte, purchè avessero rendite e ciò bastanti, il vescovo insiem col capitolo dovessero eleggere un maestro che istruisse i cherici ed altri giovani ancora nella gramatica; e che innoltre nelle chiese metropolitane si eleggesse un teologo che istruisse il clero nella scienza della sacra Scrittura, e in tutto ciò che al reggimento dell’anime è necessario. Io rammento volentieri queste sollecitudini de’ romani pontefici di questa età nel dissipar l’ignoranza in cui giaceva l’Italia, o a dir meglio il mondo tutto, perchè si vegga quanto ingiusto sia il fanatismo di alcuni tra’ moderni scrittori che ce li rappresentano come uomini che invece di rimediare a’ mali onde era oppressa la Chiesa, gli innasprissero