Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo IV, Classici italiani, 1823, IV.djvu/99

Da Wikisource.
78 LIBRO

determinato. Soleva egli oltre le ordinarie lezioni tenerne ancora alcune straordinarie per maggior vantaggio de’ suoi scolari, i quali perciò dovean anche pagargli una straordinaria mercede. Ma Odofredo dopo alcun tempo conobbe che il frutto non corrispondea alla fatica, e perciò con queste parole diè fine alla spiegazione dell’antico Digesto: Et dico vobis, quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene et legaliter, sicut umquam feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire, sed nolunt solvere, juxta illud: Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere; eatis cum benedictione Domini (ad fin. Comment. in Dig. vet.). Benchè nondimeno, come dice Odofredo, gli scolari bolognesi non fosser troppo splendidi pagatori, egli si arricchì non poco; e quando venne a morte, egli doveva ancor ricever da essi la somma a que’ tempi assai ragguardevole di 400 lire come con autentici monumenti prova il P. Sarti (pars 1, p. 149 Garzia spagnuolo fu il primo a cui fanno 1280 fu dal pubblico assegnato non un annuale stipendio, ma un capitale di 150 lire (id. p. 4o 1). Si ordinò poscia che fra’ professori di legge due ve ne avesse, uno di legge civile, l’altro di canonica, cui il pubblico assegnasse stipendio; e i primi a tal fine scelti l’an 1289

  • furono Dino da Mugello per la legge civile, e

Altogrado di Lendinara per la canonica; e al primo si assegnarono 100 annue lire, 150 al secondo (id. p. 410). Crebbe poi coll andar del tempo il numero de’ professori stipendiati dal