Pagina:Trattato de' governi.djvu/262

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E cinque a novero sono gli inganni, che lo stato dei pochi potenti per via d’occasione mette contro al popolo, e tali sono, cioè, intorno alla concione1, intorno ai magistrati, intorno ai giudizî, intorno alla milizia, intorno all’arte gimnastica. Usanlo intorno alla concione con far lecito a tutti di ragunarvisi, ma con porre la pena ai ricchi se e’ non vi si ragunano, o a loro soli, o il doppio più che alli poveri. Nei magistrati col non permettere a chi ha censo grande di potergli renunciare, e bene ciò permettendo alli poveri. Ne’ giudizî con porre pena ai ricchi non giudicando, e a’ poveri perdonando, ovvero ponendo maggior pena ai ricchi, che ai poveri, siccome è nelle leggi di Caronda.

In certi luoghi s’usa, che li descritti si possino ragunare alla concione, e possino giudicare, e in caso che li descritti non si ragunino alla concione, e non giudichino, sono loro imposte pene gravissime. E tali siffatte sono state constituite, e acciocchè ei fugghino li popolari d’essere descritti, acciocchè non essendo descritti, e’ non abbino a giudicare, nè a ragunarsi alla concione. Un simile ordine tengono gli ingannatori del popolo circa l’arme, e circa l’esercizio dei giuochi, perchè alli poveri è lecito il non avere arme in sua masserizia, e alli ricchi, non le tenendo, è posta pena acerbissima. E così alli primi, se essi non s’esercitano ne’ giuochi, non ne va pena, e alli secondi sì. E questo è fatto, acciocchè li ricchi mediante la pena partecipino di tai

  1. Assemblée générale.