Pagina:Vasco - Della moneta, 1788.djvu/142

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porzionato a quello delle nobili. 2.° Nella stessa proporzione accrescere il numerario delle monete nobili. 3.° Ritirare le monete erose vecchie, e restituirne per un egual numerario delle nuove d’un maggior valore reale, cioè corrispondente al valore delle nobili. Tutto l’inciampo alla riforma della monetazione consiste forse in questo solo articolo, di sapere quale dei tre partiti suddetti s’abbia a prescegliere. Vediamo se riesce di spianare anche questa difficoltà.

Diminuire il valore legale numerario delle correnti monete erose è lo stesso che impoverire altrettanto coloro che tali monete erose possedono. Supponiamo una Nazione ove il Gigliato corra 15. lire, che vuol dire 300. soldi, ed ogni soldo sia composto di quattro monete di rame, denominate quarti di soldo, ossia quattrini. Supponiamo pure che il Gigliato, secondo la giusta proporzione delle monete, equivalga, non a 1200. quattrini, ma a 1800., talchè riducendo il soldo a sei quattrini correnti, da quattro che ne conteneva, sia ristituito l’equilibrio fra le monete. Sarà per una tale operazione diminuito d’un terzo il valore numerario dei quattrini, cosicchè chi ne ha sei non avrà più un soldo e mezzo, come aveva prima, ma un soldo solo. Non sarà difficile il dimostrare


che