Pagina:Vasco - Della moneta, 1788.djvu/92

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cia più ad alcun capriccioso cambiamento. Solo dovrà farsi una legge il Principe d’esser fedelissimo in questa tariffa, nè mai abusarne per esprimere altro valore numerario da quello che richieggono i rapporti veri dei metalli. Basta che abbia sempre presente l’importantissima massima, che meglio è caricare le imposizioni, ogni volta che un pubblico bisogno lo richiegga, che alterare il sistema delle monete.

Se la nazione potrà senza discapito fabbricare monete d’argento e d’oro, i valori legali non saran meno corrispondenti ai valori fisici delle monete. Allora un pezzo d’argento il cui peso, aggiuntavi la spesa della monetazione, sia equivalente a venti monete chiamate soldi, si chiamerà lira, e si faranno scudi per esempio di sei lire, che contengano tanto argento, quanto ve n’è in sei lire effettive, e così i mezzi scudi ec. in proporzione. Un pezzo d’oro che nella comune estimazione, monetato che sia, equivalga a due o tre scudi, si chiamerà doppia, ed avrà perpetuamente il valore di dodici o diciotto lire, e così delle mezze doppie ed altre divisioni.


CAP.