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avvertenze generali 283

ambasciatori (Senato, 1 dicembre 1541 e 25 giugno 1552) e quattro per i residenti (Senato, 19 gennaio 15S3 in. v.), indi tre anni per gli ambasciatori; senonché, il 14 maggio 1733, ancora lamentava la inosservanza della legge. Né meglio del resto osservavano gli ambasciatori le altre leggi che li riguardavano, come apprendiamo dalle frequenti ripetizioni e dalle crescenti minacce di pene.

Vietato al doge, come al piú umile magistrato, di ricevere doni da forestieri, l’ambasciatore al suo ritorno doveva consegnare ai procuratori di San Marco tutti i doni ricevuti dal principe straniero (11 settembre 1268), e il ricavato ne veniva incassato dai camerlenghi di comun, mentre le «casacche» donate dal sultano dovevano servire «per il far di paramenti, piviali e altro» per la chiesa di San Marco. Tale obbligo dell’ambasciatore fu confermato piú volte (Senato, 18 giugno 1507, 20 giugno 1521, 22 novembre 1530. 29 novembre 1535, 11 maggio 1561, 23 dicembre 1732); ma verso la metá del secolo xvi cominciamo a vedere nei registri del senato che questo accoglieva ormai sempre la consueta domanda dell’ambasciatore, di poter, cioè, conservare per sé il dono ricevuto, quale ricordo della missione e compenso delle spese sostenute.

L’ambasciatore, al suo partire, riceveva la «commissione», vale a dire le istruzioni sulla sua missione; durante questa teneva informato il suo governo degli affari giornalieri, delle osservazioni, delle impressioni sue del momento col mezzo dei «dispacci»; al suo ritorno riassumeva ciò che avea osservato, nella «relazione».

Sin dal 9 dicembre 1268 ordinavasi che gli ambasciatori, entro quindici giorni dal loro ritorno, dovessero porre in iscritto le risposte ad essi date e qualunque cosa degna d’essere conosciuta avessero saputo o udito; e, il 24 luglio 1296, ribadivasi la deliberazione; «Siccome gli ambasciatori, che per consuetudine devono al loro ritorno riferire delle loro ambasciate in quei Consigli dove furono fatte le loro commissioni, ora invece ne riferiscono solo ai doge e ai consiglieri ducali, si delibera che osservino la vecchia regola nei primi quindici giorni dal ritorno».

Ma nemmeno questa deliberazione fu osservata da tutti gli ambasciatori, e però il Maggior Consiglio sentí il bisogno di rinnovarla (9 giugno 1401), mentre molto piú tardi il senato introdusse una innovazione importantissima1:

  1. Archivio di Stato in Venezia, Senato-Terra, reg. 23, c. 149 b. sg.