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264 libro secondo - sezione quarta - capo terzo


II

572Le locazioni di case non potevano celebrarsi quand’erano picciole le cittá e l’abitazioni ristrette; talché si dovettero da’ padroni de’ suoli quelli darsi perch’altri vi fabbricasse: e sí non poteron esser altri che censi.

III

573Le locazioni de’ terreni dovetter esser enfiteusi, che da’ latini furono dette «clientelae»; ond’i gramatici dissero, indovinando, che «clientes» fussero stati detti quasi «colentes».

IV

571Talché questa dev’esser la cagione onde, per la barbarie ricorsa, negli antichi archivi non si leggon altri contratti che censi di case o poderi, o in perpetuo o a tempo.

V

575Ch’è forse la ragione per che l’enfiteusi è contratto «de iure civili»; che, per questi principi, si truoverá essere lo stesso che «de iure heroico romanorum», a cui Ulpiano oppone il «ius naturale gentium humanarum», che disse «umane» in rapporto al gius delle genti barbare che furon prima, non delle genti barbare ch’a’ suoi tempi erano fuori dell’imperio romano, il quale nulla importava a’ romani giureconsulti.

VI

576Le societá non erano conosciute, per quel costume ciclopico ch’ogni padre di famiglia curava solamente le cose sue e nulla impacciavasi di quelle d’altrui, come, sopra, Omero ci ha fatto udire nel racconto che fa Polifemo ad Ulisse.