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280 libro secondo - sezione quinta - capo primo


vedemmo carattere de’ plebei che servivano agli eroi nelle guerre; e ove riferisce che Minerva vuol congiurare contro Giove: che può convenir all’aristocrazie, ove i signori con occulti consigli opprimono i loro principi, ove n’affettano la tirannide. Del qual tempo e non d’altro si legge agli uccisori de’ tiranni essersi alzate le statue; ché, se gli supponiamo re monarchi, essi sarebbono stati rubelli.

597Cosí si composero le prime cittá di soli nobili, che vi comandavano. Ma però, bisognandovi che vi fussero anche color che servissero, gli eroi furono da un senso comune d’utilitá costretti di far contenta la moltitudine de’ sollevati clienti, e mandarono loro le prime ambasciarie, che per diritto delle genti si mandano da’ sovrani. E le mandarono con la prima legge agraria che nacque al mondo, con la quale, da forti, rillasciarono a’ clienti il men che potevano, che fu il dominio bonitario de’ campi ch’arebbon assegnato loro gli eroi; e cosí può esser vero che Cerere ritruovò e le biade e le leggi. Cotal legge fu dettata da questo diritto natural delle genti: ch’andando il dominio di séguito alla potestá, ed avendo i famoli la vita precaria da essi eroi, i quali l’avevano loro salvata ne’ lor asili, diritto era e ragione ch’avessero un dominio similmente precario, il qual essi godessero fintanto ch’agli eroi fusse piaciuto di mantenergli nel possesso de’ campi ch’avevano lor assegnati. Cosí convennero i famoli a comporre le prime plebi dell’eroiche cittá, senza avervi niuno privilegio di cittadini; appunto come un de’ quali dice Achille essere stato trattato da Agamennone, il quale gli aveva tolto a torto la sua Briseide, ove dice avergli fatto un oltraggio che non si sarebbe fatto ad un giornaliere che non ha niuno diritto di cittadino.

598Tali furon i plebei romani fin alla contesa de’ connubi. Imperciocché essi — per la seconda agraria, accordata loro da’ nobili con la legge delle XII Tavole, avendo riportato il dominio quiritario de’ campi, come si è dimostrato da molti anni fa ne’ Principi del Diritto universale (il qual è uno de’ due luoghi per gli quali non c’incresce d’esser uscita alla luce quell’opera), e per diritto delle genti [non] essendo gli stranieri capaci