Prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo o di metallo figure, antichità e simili. 5 ottobre 1624

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Città di Roma e territori pontifici

1624 diritto diritto Prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo o di metallo figure, antichità e simili. 5 ottobre 1624 Intestazione 20 maggio 2008 75% Diritto

Ippolito di S. Maria Nova Diacono Card. Aldobrandino della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Ancorche per diversi Editti, e prohibitioni fatte in diversi tempi da altri Cardinali Camerlenghi nostri Antecessori sia stato prohibito l'estrarre da questa città di Roma e dallo Stato Ecclesiastico Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, e lavori di marmo, metallo e d'altre pietre senza loro e Nostra licenza. Nondimeno intendendosi, che da diversi si procura far l'estrattione di simili cose prohibite, et volendo Noi a ciò provedere di ordine espresso di Nostro Signore datoci a boca e per l'autorità del nostro Uffitio di Camerlengato, non recedendo dalli suddetti editti, e Prohibitioni sopra di ciò fatte detti nostri Antecessori, anzi quelli confermando e rinovando con il presente di novo prohibiamo, ordiniamo, e commandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, ordine, e conditione si sia ardischi e presumi estrahere da detta città di Roma, e suo territorio, per li luoghi dello Stato Ecclesiastico, né da qualsivoglia luogo di detto Stato, per fuori di esso Stato, per Fiume, Mare, o per terra Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, o lavori sì antichi come moderni, di marmo, metallo, o d'altre pietre di qualsivoglia sorte, etiam in pezzi, senza Nostra licenza, sotto pena della perdita di esse e di scudi cinquecento, d'applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto all'accusatore, e l'altro all'essecutore, ed altre pene etiam corporali a nostro arbitrio, secondo la qualità dei casi.

Inoltre ordiniamo e commandiamo che cavandosi in luogo alcuno con la debita Nostra licenza, e trovandosi Statue, o alcuna delle cose suddette, o qualsivoglia altra cosa sì di qualsivoglia pietra, come di qualsivoglia metallo, debbano li patroni del luogo dove si sarà cavato, li cavatori, et altri che ne haveranno notizia, o almeno uno di loro, haverlo denunziato in termine di 24 hore a Noi o al nostro Auditore, o ne gli atti dell'infrascritto Nostro Notaro, e quelle trattenere da farne esito, donare, o vendere per quattro giorni dopo la denunzia; sotto le medesime pene, e se saranno cavatori, oltre le dette pene di tre tratti di corda.

Avertendo ognuno a non contravenire, perche contro gl'inobedienti si procederà alle suddette pene con ogni rigore non solo per inquisitione, ma si starà alla semplice relatione d'un testimonio degno di fede. Volendo inoltre che le prove fatte fuori dello Stato valgino, e provino contro li trasgressori.

Dichiarando, che qualunque straordinario possa fare inventione delle fraudi delle sopradette cose, purché faccia la denuntia nelli medemi atti.

Volendo e decretando, che il presente Editto affisso, e pubblicato nelli luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come li fusse personalmente intimato, et ogni cavatore, e patrone di vigne, et altri luoghi, dove si caverà, siano tenuti, et obbligati tenere affisso il presente Editto, sotto le medesime pene.

In fede. Dato in Roma nella Camera apostolica li 5 di Ottobre 1624.

Hippolytus Card. Aldobrandinus Cam.
F. Canalus Aud.-Ant. Lamb. Cam. Apost. Gen. Comm.