Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Convenzione, L'Aja, 14 maggio 1954

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1954 diritto diritto Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto


Le Alte Parti Contraenti,

Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

Convinte che i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costitui-scono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerato che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

Risolute ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti.

CAPITOLO I - Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 Definizione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti "centri monumentali".

Art. 2 Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

Art. 3 Salvaguardia dei beni culturali.

Le Alti Parti contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali sul proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 Rispetto dei beni culturali.

  1. Le Alti Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, sia su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.
  2. Non si può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.
  3. Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.
  4. Esse s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.
  5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'alta parte contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia prescritte all'articolo 3.

Art. 5 Occupazione

  1. Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.
  2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità militari competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.
  3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

Art. 6 Segnalamento dei beni culturali

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, i beni culturali possono essere muniti di un segno distintivo atto a facilitare la loro identificazione.

Art. 7 Misure di ordine militare.

  1. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.
  2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.

CAPITOLO II - Della protezione speciale

Art. 8 Concessione della protezione speciale.

  1. Potranno venir posti sotto la protezione speciale un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:
    1. che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obbiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione di radio diffusione, uno stabilimento che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;
    2. che essi non siano usati a fini militari.
  2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere altresì posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo.
  3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di persone o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgano attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
  4. Non è considerata uso ai fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico.
  5. Se uno dei beni culturali indicato al primo paragrafo del presente articolo è situato vicino a un obbiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può non di meno essere posto sotto protezione speciale, se l'Alta Parte contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aeroporto, a deviarne ogni traffico. In tal caso, la deviazione deve essere organizzata fin dal tempo di pace.
  6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, a decorrere dall'iscrizione del Registro internazionale, da ogni atto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 Segnalamento e controllo

Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del segno distintivo definito all'articolo 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11 Sospensione dell'immunità

  1. Se una delle Alte Parti contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni presi in virtù dell'articolo 9, la Parte avversaria è esonerata, per tutta la durata della violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Tuttavia, ogni volta che sia possibile, essa rivolge preventivamente una intimazione affinché sia posta fine a tale violazione entro un termine ragionevole.
  2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può ssere sospesa che in casi eccezionali di necessita militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l'immunità é notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.
  3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve tempo possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione.

CAPITOLO III - Del trasporto dei beni culturali

Art. 12 Trasporti sotto protezione speciale

  1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
  2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del segno distintivo definito all'articolo 16.
  3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 Trasporti in caso di urgenza

  1. Se un'Alta Parte contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata dall'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del segno distintivo definito all'articolo 16, a meno che abbia fatto oggetto di una domanda di immunità ai sensi dell'articolo 12, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avversarie. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del segno distintivo se l'immunità non gli è stata espressamente accordata.
  2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, nella misura possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del segno distintivo siano protetti nei confronti di atti ostili diretti contro di essi.

Art. 14 Immunità del sequestro, dalla cattura e dalla presa

  1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
    1. i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;
    2. i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasporto di tali beni.
  2. Nulla di quanto disposto dal presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.

CAPITOLO IV - Del personale

Art. 15 Personale

Nella misura compatibile con le esigenze di sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della Parte avversaria, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadono del pari in potere della Parte avversaria.

CAPITOLO V - Del segno

Art. 16 Segno della Convenzione

  1. Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).
  2. Il segno distintivo è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.

Art. 17 Uso del segno

  1. Il segno distintivo ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:
    1. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
    2. i trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;
    3. i rifugi improvvisati , nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
  2. Isolatamente il segno distintivo può essere impiegato soltanto per:
    1. i beni culturali che sono sotto protezione speciale;
    2. le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;
    3. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
    4. le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.
  3. In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il segno distintivo in casi diversi di quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo segni distintivi ad esso rassomiglianti.
  4. Il segno distintivo non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente della Alta Parte contraente.

CAPITOLO VI - Del campo di applicazione della convenzione

Art. 18 Applicazione della Convenzione

  1. Indipendentemente dalle disposizioni che de-vono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarato o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.
  2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un`Alta Parte contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.
  3. Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della presente Convenzione, le Potenze parti della medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre, esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettare le disposizioni e in quanto essa le applichi.

Art. 19 Conflitti di carattere non internazionale

  1. Nel caso di un conflitto armata che non presenti carattere internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
  2. Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
  3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
  4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

CAPITOLO VII - Della esecuzione della convenzione

Art. 20 Regolamento di esecuzione

Le modalità di applicazione della Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.

Art. 21 Potenze protettrici

La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 Procedura di conciliazione

  1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di attuazione.
  2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata ha partecipare a tale riunione in qualità di Presidente.

Art. 23 Concorso dell'Unesco

  1. Le Alte Parti contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
  2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 Accordi speciali

  1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerano opportuno regolare separatamente.
  2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.

Art. 25 Diffusione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente a incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano essere conosciuti dalla popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Art. 26 Traduzioni e rapporti

  1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizza-zione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
  2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, esse inviano al Direttore generale un rapporto contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

Art. 27 Riunioni

  1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura può, con l'approvazione del consiglio esecutivo, convocare riunioni dei rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti contraenti lo richieda.
  2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
  3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti contraenti vi si trova rappresentata, e confor-memente alle disposizioni dell'articolo 39.

Art. 28 Sanzioni

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o hanno dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29 Lingue

  1. La presente convenzione è redatta in francese, inglese, russo, spagnolo, i quattro testi facendo ugualmente fede.
  2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura provvederà a far redigere traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi all'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 Ratifica

  1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
  2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 Adesione

A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 Entrata in vigore

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica sa-ranno stati depositati.
  2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
  3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste dall'articolo 38.

Art. 34 Applicazione effettiva

  1. Ciascuno Stato parte della Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.
  2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o della adesione o in ogni altra momen-to successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all’insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Art. 36 Relazioni con le Convenzioni precedenti

  1. Nei rapporti fra le Potenze legate dalle Convenzioni dell'Aja relative alle leggi e agli usi della guerra terrestre (IV) e al bombardamento in tempo di guerra da parte di forze navali (IX), si tratti di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono Parti della presente Convenzione, quest’ultima completerà la suddetta IX Convenzione e il regolamento allegato alla suddetta IV Convenzione, e sostituirà il segno indicato nell'art. 5 della suddetta IX Convenzione con il segno indicato nell'art. 16 della presente Convenzione nei casi in cui quest’ultima e il suo Regolamento prevedono l'impiego di detto segno distintivo.
  2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo III del Patto, con il segno distintivo definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale segno distintivo.

Art. 37 Denuncia

  1. Ogni Alta Parte contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome e in nome di qualsiasi territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
  2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
  3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.

Art. 38 Notifiche

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denuncie rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 Revisione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione

  1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi:
    1. se desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;
    2. o se sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;
    3. o se sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
  2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti contraenti.
  3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore generale che esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata al Direttore generale, conformemente allo articolo 38. L’emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.
  4. Il Direttore generale convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.
  5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che abbiano fatto oggetto della procedura prevista dal paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti contraenti.
  6. L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di attuazione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
  7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica o alla adesione.

Art. 40 Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, dietro richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e al cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati, contemplati negli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Firme: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Birmania, Brasile, Cambogia, Cecoslovacchia, Cina, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Francia, Filippine, Germania (Repubblica Federale), Giappone, Giordania, Gran Br-tagna, Grecia, India, Indonesia, Iraq, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Libia, Lussemburgo, Messico, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Siria, Spagna, Stati Uniti, Ucraina, Ungheria, URSS, Uruguay.

Entrata in vigore: 7 agosto 1956

Bibliografia Essenziale

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  • Fabio Maniscalco, Jus Praedae. La tutela dei beni culturali in guerra, Napoli, 1999.
  • Fabio Maniscalco (a cura di), La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto, collana monografica “Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, vol. 2, Università di Napoli L'Orientale, Napoli 2002.
  • Fabio Maniscalco, Linee guida sulla salvaguardia preventiva e sull’intervento d’urgenza per i beni culturali nelle aree a rischio bellico, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 6, Università di Napoli L'Orientale, Al-Quds University di Gerusalemme, Gerusalemme-Napoli 2006.
  • Antonio Filippo Panzera, La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra, Torino, 1993.
  • Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2001.