Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia - Trattato, Bruxelles, 23 luglio 1996

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Unione europea

1996 diritto diritto Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea


PROTOCOLLO

concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione:

Articolo 1
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, in appresso denominata «convenzione Europol».
Articolo 2
  1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione Europol alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o b).
  2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:
    1. ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
    2. ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.
Articolo 3
  1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.
  2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi Stato membro ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di cui è investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.
Articolo 4
  1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
  2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.
  3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione Europol.
Articolo 5
  1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
  2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
  3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
  4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
Articolo 6
Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di tale convenzione è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 7
  1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
  2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
  3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.
Articolo 8
  1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
  2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. (Seguono le firme

DICHIARAZIONE

relativa all'adozione simultanea della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta convenzione

I Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio,

al momento della firma dell'atto che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia,

nell'intento di garantire un'interpretazione il più possibile efficace ed uniforme di detta convenzione fin dalla sua entrata in vigore,

si dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la conclusione simultanea e tempestiva delle procedure nazionali di adozione della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo concernente la sua interpretazione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione.

Dichiarazioni a norma dell'articolo 2

All'atto della firma del presente protocollo, hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo le modalità previste dall'articolo 2,

la Repubblica francese e l'Irlanda secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).


DICHIARAZIONI

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese si riservano il diritto di prevedere nella loro legislazione interna che, qualora una questione relativa all'interpretazione della convenzione Europol venga sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale sia tenuto ad adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per il Regno di Svezia la/le dichiarazione/i sarà/anno resa/e nell'autunno 1996; per il Regno di Danimarca ed il Regno di Spagna la/le dichiarazione/i sarà/anno resa/e al momento dell'adozione.

I governi del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo richiamano nuovamente l'attenzione sulla necessità di giungere quanto prima ad una soluzione analoga a quella prevista dal presente protocollo in materia di competenza da attribuire alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il governo italiano, conformemente alla posizione da esso assunta in materia di attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee negli atti conclusi nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea, ritiene che, per quanto riguarda la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, debba essere adottata una soluzione analoga a quella prevista dal presente protocollo.