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R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 - Disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate

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Regno d'Italia

1935 Diritto R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 - Disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate Intestazione 28 marzo 2010 25% Da definire

Disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate

R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 (1). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1935, n. 272 e convertito in legge con L. 19 marzo 1936, n. 508.


1. Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, è posto sotto la diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dal relativo regolamento.


2. Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.


3. È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.


4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.


5. È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore.


6. Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Cassazione Penale Vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate

1. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal questore a norma del R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 (disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) (art.249, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. n. 635 del 1940 -), il quale stabilisce all'art.6 che le infrazioni al decreto stesso sono punite a termini dell'art.17 del R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale disposizione riguarda le infrazioni alle modalità di espletamento del servizio da parte delle guardie particolari giurate, in difformità delle disposizioni impartite dal questore, sotto la cui diretta sorveglianza il servizio è posto. Invece, l'espletamento di un servizio abusivo di vigilanza è punito con la sanzione dell'art.140 del R.D. n. 773 del 1931. Sez. I, sent. n. 7092 del 07-07-1986 (cc. del 16-01-1986), Colonna (rv 173342).


7. Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello di grazia e giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. 62.13.173.108 (msg)