R.D.L. 27 aprile 1924, n. 817 - Provvedimenti per la linea ferroviaria Palmanova-Cervignano

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Regno d'Italia

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Provvedimenti per la linea ferroviaria Palmanova-Cervignano
1924
G.U. di pubblicazione: 3 giugno 1924, n. 130

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Sentito il Commissario straordinario per l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La linea Palmanova-Cervignano, costruita durante il periodo bellico dall’autorità militare ed esercitata dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato per incarico del Comando Supremo, entra a far parte della rete ferroviaria statale.

L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizata a continuase l’esercizio della linea suddetta, sotto l’osservanza delle tariffe e condizioni di trasporto e delle norme di esercizio in vigore sulle altre linee dello Stato.

Art. 2.

Per la liquidazione delle esproprazioni degli immobili occupati dall’autortità militare per la costruzione della linea citata nell’articolo precedente e per l’esecuzione di opere complementari sulla linea stessa è autorizzata la spesa di L. 1,400,000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi necessari per far fronte alla spesa come sopra autorizzata.

Art. 4.

Nel gruppo « costruzioni di strade ferrate » della tabella A annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è istituita la specie Palmanova-Cervignano con l’assegnazione di lire 1,400,000, la quale è portata in aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata e di quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio finanziario 1923-24, fermo rimanendo il limite di cui all’articolo 4 del decreto stesso.

Entrata - Cap. 276: « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc. ».

Spesa - Ministero dei lavori pubblici - Cap. 133: « Costruzione di strade ferrate ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE’ STEFANI.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 260. – GRANATA.