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R.D. 10 agosto 1890 n. 7016 - Monetazione per l'Eritrea

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Regno d'Italia

1890 Indice:Rivista italiana di numismatica 1890.djvu Rivista italiana di numismatica 1890 Diritto R.D. 10 agosto 1890 n. 7016 - Monetazione per l'Eritrea Intestazione 29 marzo 2012 75% Da definire

Questo testo fa parte della rivista Rivista italiana di numismatica 1890
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I.

UMBERTO I

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D’ITALIA.

Viste le leggi 24 Agosto 1862 N. 788 Serie I e 17 Luglio 1875 N. 2651 Serie II sull’ordinamento monetario del Regno.

Visto l’articolo IV della Convenzione addizionale tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia approvata con legge 16 Luglio 1890 N. 7016 Serie III.

Visti gli articoli I e III della legge 1° Luglio 1890 N. 7008 Serie III sull’Ammin. della Colonia Eritrea.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim degli Affari Esteri e del Ministro del Tesoro di concerto col Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quello che segue:

Art. I.

Le Zecche del Regno conieranno monete decimali speciali da aver corso legale esclusivamente nel territorio dell’Eritrea e consistenti in pezzi da un Tallero eritreo, 4/10, 2/10, 1/10, 2/100, 1/100 del Tallero stesso equivalenti rispettivamente ad italiane lire cinque, due, una e centesimi cinquanta in argento, ed a centesimi 10 e 5 in bronzo.

Art. II.

Il Tallero Eritreo, pari a lire cinque italiane, avrà il diametro di mm. 40 ed il peso in lega di gr. 28.125, conterrà otto decimi d’argento fino, cioè gr. 22.500, e quindi sarà al titolo di 800 millesimi.

La tolleranza di coniazione in più ed in meno sarà di 3 millesimi per gramma sul peso e di 2 millesimi sul titolo.

Porterà nel retto la nostra effigie coronata rivolta a destra colla leggenda intorno umberto i re d’italia e l’anno di coniazione. Sul verso l’Aquila di Savoia ed il valore espresso in italiano, in amarico e in arabo.

Il contorno sarà scanalato.

Art. III.

I sottomultipli in argento del Tallero eritreo da L. 5 cioè i pezzi da 4/10 2/10 e 1/10 di tallero pari a L. 2, 1 e Cent. 50 verranno coniati in piena conformità degli Art. I e III della legge 24 Agosto 1862 N. 788, tanto riguardo al titolo, al peso ed al diametro, quanto rispetto alla tolleranza di fabbricazione sul titolo e sul peso.

[p. 586 modifica]L’impronta del retto sarà conforme a quella del Tallero, sul verso avranno in alto la leggenda: colonia eritrea, in basso due rami riuniti d’alloro e nel centro la stella d’Italia ed il valore in italiano, in amarico ed in arabo.

Il contorno sarà scanalato.

Art. IV.


I sottomultipli in bronzo cioè i pezzi da 2/100 e 1/100 di Tallero pari ad italiani Centesimi 10 e 5 di lira verranno coniati in piena conformità degli art. I e IV della legge 24 Agosto 1862 N. 788, tanto riguardo alla lega, al peso ed al diametro, quanto rispetto alla tolleranza di fabbricazione.

Porteranno nel retto la nostra effigie coronata volta a sinistra colla leggenda umberto i re d’italia, e l’anno di coniazione; il verso ed il contomo saranno come negli spezzati, di cui all’Art. III.

Art. V.


II Tallero Eritreo, d’intrinseco eguale al pezzo da L. 5 del Regno, avrà potere liberativo per qualunque importo, e sarà dato e ricevuto dalle Casse pubbliche e fra privati nell’Eritrea, senza limite di somma.

Niuno è obbligato a ricevere in pagamento una somma maggiore di dieci talleri eritrei o lire cinquanta in spezzati d’argento, di cui all’Art. III, ma le Casse pubbliche nell’Eritrea li riceveranno per qualunque somma.

Le monete di bronzo non si accettano che per le frazioni di 2/10 di tallero o di una lira.

Art. VI.


La Tesoreria provinciale di Napoli eseguirà a richiesta il cambio delle monete speciali per la Colonia Eritrea con monete identiche aventi corso in Italia.

Art. VII.


Con successivi decreti reali sarà determinata la quantità proporzionale di spezzati d’Argento e di Bronzo speciali per la Colonia Eritrea da coniarsi per i singoli tagli indicati nei precedenti Art. III e IV.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza il 10 Agosto 1890.

firmato Umberto.

contrassegnato Giolitti.



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II.

UMBERTO I

per grazia. di dio e per volontà. della nazione

RE D’ITALIA.


Visto il nostro Decreto 10 Agosto 1890

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim degli Affari Esteri e del nostro Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro d’Agricoltura Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico.


La quantità proporzionale di spezzati d’argento da 4/10 2/10 e 1/10 di Tallero Eritreo, pari a L. 2, 1 e Cent. 50 da coniarsi per la Colonia Eritrea, è fissato come appresso:

Pezzi N. 1.000.000 da 4/10 di Tallero equivalenti a L. 2.000.000
» » 3.000.000 da 2/10 » » » » 3.000.000
» » 2.000.000 da 1/10 » » » » 1.000.000
Pezzi N. 6.000.000 L. 6.000.000


Ordiniamo che il presente decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi, ecc., ecc.

Dato a Monza, addì 10 Agosto 1890.

firmato Umberto.

contrassegnato Giolitti — Miceli.

Vistato — Zanardelli.


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