Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 7

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 1

Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 8 prov IncludiIntestazione 12 luglio 2015 75% Da definire

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Testo in vigore dal: 7-5-2015 al: 20-5-2015

(agg.7)

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2012 e il 2013

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. ((34))

AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 6/5/2015, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»".