Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 8 prov

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 7

Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 8 IncludiIntestazione 25 luglio 2015 25% Da definire

Art. 24 c. 25 agg. 7 Art. 24 c. 25 agg. 8

Testo in vigore dal: 21-5-2015 al 20/7/2015

(agg.8 prov)

N.B. In sede di conversione del D.L. 65/2015 si sono avute delle modificazioni per cui gli effetti sulla riforma Fornero sono stati annullati come se il D.L. non fosse mai esistito. Si riporta per ragioni di continuità legislativa il testo cassato. Quindi, nel sito Normattiva nella corrispondente Legge Fornero, sono state cassate definitivamente le modifiche dovute al primo D.L. 65/2015 mentre nel D.L. 65/2015 vengono mantenute come vigenti dal 21/05/2015 al 20/07/2015 per cui nello stesso database ufficiale dello Stato Italiano, la stessa norma si considera sia vigente che non vigente.


Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2012 e il 2013

((25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.)) ((37))


AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015".