Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/32

Da Wikisource.
../31

../33 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

31 33

32

- Le tappe successive furono quelle già descritte della costituzione della nuova società, delle trattative per la stipula dell’atto quadro, del parere espresso dai vari organi della procedura, fino all’autorizzazione alla stipula del contratto, emessa dal Tribunale con proprio decreto del 20-7-1993.

Non costituì elemento meritevole di considerazione negativa il fatto che la società, pur avente ad oggetto esclusivamente la gestione ed il realizzo di quanto proveniente dal concordato Federconsorzi, fosse costituita solo dai maggiori creditori e che in concreto ne fosse preclusa la partecipazione agli altri, stante l’insostenibile aggravio derivante dal conferimento di nuovo capitale di rischio e dalla sottoscrizione di onerosissimi patti parasociali implicanti la disponibilità ad ingenti finanziamenti pro-quota.

Ciò è vero al punto che neppure tutti i creditori che avevano inizialmente aderito alla cordata, fecero parte di “S.G.R.” Del resto, pur essendo stato, anche successivamente, inoltrato a tutti i creditori l’invito a partecipare, non consta che fossero state raccolte in un secondo momento significative adesioni Neppure suscitò alcun allarme il fatto che il principale creditore, cioè Agrifactoring, fosse rimasto escluso dall’affare, al quale del resto, stante la pendenza della procedura di concordato e l’impossibilità di assumere specifici rischi, non avrebbe potuto partecipare.

E in nessun conto fu tenuto il pericolo, a suo tempo segnalato dal commissario Piovano in uno dei suoi pareri, derivante dalla paradossale commistione che si sarebbe potuta registrare per alcune società tra il ruolo di partecipate da Federconsorzi e quello di creditrici, teoricamente legittimate a entrare in SGR. Peraltro, allorché una di tali società, la ARSOL, prospettò concretamente l’intenzione di aderire, tanto da aver perfino ottenuto l’autorizzazione dal G.D. della procedura concorsuale alla quale era sottoposta, la richiesta all’uopo avanzata non ebbe alcun seguito .

Sorte identica toccò ad un piccolo creditore, che per quanto appreso, fu specificamente dissuaso dal partecipare . In compenso la presidenza della società, come a voler rappresentare plasticamente la paternità dell’operazione, fu affidata al prof. Capaldo, mentre l’amministrazione fu affidata ad un consiglio di sei membri, tra i quali il prof. Carbonetti, presidente di Banca Fideuram e già componente della commissione che solo un mese prima aveva depositato il proprio elaborato sui bilanci dell’ultimo quinquennio, nonché redattore nel giugno e luglio 1992 dei due appunti sul rapporto tra prezzo offerto nella proposta Casella e valore del patrimonio di Federconsorzi. Potrebbe sembrare che in quest’ultimo caso vi fosse un conflitto di interessi: ma in realtà il problema neppure dovrebbe porsi, poiché, secondo quanto emerso al dibattimento, il prof. Carbonetti risolse il quesito, interrogando la propria coscienza e ricevendo da essa una risposta altamente tranquillante.

Certo è però che quel problema da qualcuno fu avvertito, qualcuno che pensò bene di far scomparire dagli atti della procedura tutti i pareri emessi a suo tempo dal prof. Carbonetti in merito alla vendita in massa e alla cessione della Banca di Credito Agrario di Ferrara: tale persona va necessariamente individuata nel Presidente Greco, il solo ad avere la disponibilità degli atti e dunque la possibilità di agire e soprattutto il concreto interesse, avendo egli stesso conferito in precedenza gli incarichi informali al Carbonetti ed avendo dunque specifico motivo di temere che la nomina, forse imprevista, del predetto a consigliere di amministrazione di S.G.R. potesse gettare ombre sul suo operato.

Una siffatta condotta appare una volta di più rivelatrice, poiché non vi sarebbe stata ragione di temere alcunché, se qualcosa di scorretto non fosse stato fatto e d’altro canto non vi sarebbe stato motivo di correre un rischio tanto grosso, quale quello derivante dalla sottrazione di atti, se la scorrettezza da coprire non fosse stata di pari livello: ed allora anche per tale via deve concludersi che il Presidente Greco avesse preordinato l’esito della procedura ed avvertisse la necessità di allontanare da sé ogni sospetto in tal senso.