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Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/33

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- Il coronamento di tutti gli sforzi fu il contratto “quadro”, preceduto dall’autorizzazione alla sua stipula emessa dal Tribunale con proprio decreto del 20-7-1993.

Trattasi di un’elaborazione particolarmente ingegnosa, in cui ogni tassello ha un suo significato.

Di tale contratto si è detto di tutto da parte degli studiosi più qualificati.

Ed in effetti esso si presta a svariate interpretazioni e ricostruzioni, costituendo un vero diletto per gli amanti del cavillo.

Ma al fondo, cioè appena oltre la patina di raffinatezza, si riconosce la medesima trama.

Sotto il profilo sostanziale tre aspetti meritano più degli altri uno specifico esame: l’oggetto, le detrazioni e le dilazioni. Se fin dall’inizio nella proposta Casella erano stati indicati come oggetto di cessione tutti i beni menzionati nella relazione particolareggiata, nel contratto quadro, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1, vengono più genericamente ricompresi tutti i beni comunque esistenti alla data del 30-11-1991. Trattasi di aggiunta che desta sconcerto.

Già l’indicazione originaria scontava la mancanza di un inventario e si risolveva dunque in un richiamo alla relazione particolareggiata del commissario giudiziale, che a sua volta si rifaceva agli elaborati dei singoli consulenti all’uopo nominati, ponendo il problema della validità di un rinvio di secondo grado agli effetti della determinazione dell’oggetto, richiesta dall’art. 1346 cc . Ma la generica indicazione di tutti gli altri beni, formulata in modo da non far comprendere di quali ulteriori cespiti potesse trattarsi, rappresentava un caso di scuola di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, riconosciuta del resto anche nell’autorevole parere al riguardo formulato dal prof. Schlesinger , sebbene quest’ultimo avesse fatto leva sulle peculiarità della procedura concorsuale e sulla necessità che vi fosse corrispondenza tra l’oggetto della liquidazione da un lato e i cespiti sui quali si era formato il consenso delle parti ai fini dell’omologazione dall’altro.

Ben poco importa che a detta del prof. Picardi venissero in considerazione beni residui di modesto valore: ciò in realtà avrebbe potuto assumere rilievo solo al fine di stabilire l’effetto della nullità parziale.

Infatti, nella prospettiva di cespiti scarsamente incidenti sulla sostanza dell’accordo, si sarebbe potuto motivare che, essendosi fin dall’inizio fatto riferimento ad un determinato prezzo per i beni inclusi nella relazione particolareggiata, la nullità della clausola riguardante gli ulteriori cespiti rimasti innominati, non avrebbe potuto influire sulla volontà delle parti di dare comunque corso all’intesa.

Sta di fatto che il prezzo già proposto per i beni inclusi nella relazione particolareggiata rimase immutato, nonostante la previsione di altri beni dal valore potenzialmente incognito. A sostegno di tale opzione è stato sostenuto dal prof. Picardi che in realtà la pattuizione aveva la finalità di compensare la rinuncia da parte di SGR alla garanzia del verum nomen, che, stante l’incertezza di alcuni crediti inerenti soprattutto al rapporto con Agrifactoring, sarebbe risultata per Federconsorzi troppo rischiosa o comunque tale da allungare i tempi per un’intesa.

Ma a parte la più generale previsione che dovesse detrarsi l’importo corrispondente a beni e diritti che fossero risultati inesistenti, se per davvero la clausola relativa alla cessione -a richiesta- dei beni non individuati avesse avuto quella determinata finalità, ben si sarebbe potuto sostenere che in realtà essa avesse una funzione essenziale, con ogni conseguenza circa l’effetto estensivo della nullità parziale.

Ed ancora va segnalato che, contrariamente a quanto prospettato dal dott. Greco, sentito anche sul punto, le clausole in esame non soddisfacevano l’interesse della procedura a liberarsi di ogni bene residuo, accollandone comunque il peso alla società cessionaria, giacché il secondo comma dell’art. 1 rimetteva alla stessa SGR la facoltà di chiedere il trasferimento degli ulteriori beni, in quanto, è sottinteso, fossero d’interesse per la società .

Quanto alle dilazioni di pagamento, pare evidente che il meccanismo della rateizzazione, peraltro contemplato fin dalla prima ora, avrebbe avuto l’effetto di differire l’acquisizione del corrispettivo da ripartire tra tutti i creditori, nel contempo riducendo sensibilmente l’entità del prezzo, dal quale sarebbe dovuto detrarsi un importo corrispondente alla fruttuosità del denaro nel periodo intercorrente tra la pattuizione e il versamento effettivo.

Ed allora può affermarsi che il prezzo della cessione era già solo per questo di poco superiore a 1.900 miliardi di lire. Ma, come si è rilevato, erano previste svariate detrazioni, corrispondenti al ricavo delle alienazioni già effettuate nel corso della procedura.

Tale previsione risulta totalmente ingiustificata.

Nessuno in effetti ha saputo fornire un’adeguata spiegazione di tale scelta, del tutto pretestuose ed a posteriori essendo risultate le argomentazioni del prof. Capaldo, escusso sul punto al dibattimento . Va infatti considerato che il valore del patrimonio era frutto di una stima, per giunta formulata in termini prudenziali. A fronte di ciò il prezzo rappresentava o avrebbe dovuto rappresentare tendenzialmente un dato certo, appunto per questo, secondo i proponenti, apprezzabile nell’ambito della procedura. Ma quel prezzo, come si è già veduto, era stato formulato nella percentuale del 55% del valore stimato nella relazione particolareggiata e dunque avrebbe dovuto e potuto rappresentare nella stessa percentuale tutti i cespiti stimati, di cui si sosteneva essere incerto un realizzo pari alla stima.

Se è così, non si vede perché mai dal prezzo totale dovesse detrarsi l’importo effettivamente ricavato dalle precedenti alienazioni e non invece una somma pari al 55% del valore attribuito nella stima al cespite già alienato e comunque una somma percentualmente corrispondente al valore di quel cespite rispetto al totale.

E ciò, si badi, non aveva una rilevanza puramente teorica, ma era destinato ad influire sensibilmente sul valore economico dell’operazione, in quanto dell’eventuale surplus ricavato non avrebbe fruito la massa dei creditori, bensì esclusivamente SGR. La circostanza appare tanto più significativa, se si considera che il meccanismo delle detrazioni non era contemplato nella prima proposta Casella del 27-5-1992, ma comparve solo nella lettera del gennaio 1993, quando era ormai chiaro che la procedura aveva autorizzato nelle more alcune cessioni dalle quali erano derivati ricavi addirittura superiori al valore di stima dei cespiti venduti.

Ed allora la previsione della decurtazione finiva per assicurare ai proponenti un lucro ingiustificato, non più legato all’alea tipica di un affare di quel genere e neppure conseguito con la partecipazione attiva della società, ma semplicemente sottratto ai creditori.

Il meccanismo delle detrazioni era peraltro destinato a produrre ulteriori, non meno gravi conseguenze per la procedura di liquidazione e nel contempo rilevanti benefici per SGR. Infatti, dovendosi computare le detrazioni direttamente sulla prima rata (e non su quelle successive ) ed essendo il loro ammontare superiore all’importo di questa, nulla la società cessionaria avrebbe dovuto per il momento sborsare, mentre il residuo, produttivo di interessi, sarebbe stato portato in detrazione dalla seconda rata.

All’evidente vantaggio per SGR faceva in tal modo riscontro un’allarmante mancanza di liquidità, necessaria invece alla Liquidazione per provvedere sollecitamente, secondo i piani, al pagamento dei creditori privilegiati.

Ha sostenuto più in generale il P.M. che l’atto quadro avrebbe di fatto consentito a SGR di acquisire il patrimonio ad un prezzo irrisorio, non superiore a 600 miliardi.

Si è infatti rilevato che a tanto sarebbe ammontato il fabbisogno di nuove risorse finanziarie, a fronte del meccanismo contrattuale che, oltre alle dilazioni e alle detrazioni di cui s’è detto, prevedeva la possibilità di cessione di cespiti direttamente a terzi, indicati da SGR, e l’accantonamento delle somme in questi casi pagate a Federconsorzi, da computarsi in detrazione della rata successiva, previo conteggio degli interessi prodotti .

In realtà sul piano giuridico non è corretto far coincidere il fabbisogno di risorse con il prezzo.

Ma, volendo aver riguardo alla sostanza del fenomeno e dunque agli interessi dei soci di SGR, chiaramente visibili dietro il fragile schermo di una società transeunte, può certamente notarsi che le dilazioni erano volte a ridurre il contenuto economico dell’offerta, che le detrazioni implicavano di per sé l’assenza di esborsi immediati e che l’accantonamento delle somme, produttive di interessi, pagate da terzi, era nel contempo idoneo a ridurre e a ritardare la necessità di esborsi diretti, il tutto con la prospettiva di riparti nel frattempo disposti dalla Liquidazione in favore dei creditori, sulla base di quanto già ricavato. Si è addotto al dibattimento che SGR si sarebbe trovata a far fronte con nuove risorse finanziarie, in parte reperite sul mercato, ad una piccola parte della seconda rata ed a gran parte della terza, per un totale di circa 680 miliardi .

Il dato non smentisce nella sostanza la ricostruzione del P.M., dovendosi inoltre considerare gli introiti di SGR, successivi al pagamento della terza rata, ciò che convince della modestia del fabbisogno finanziario richiesto dall’affare così come concepito e del pregiudizio arrecato alla Liquidazione, costretta a riconoscere anche interessi su quanto incassato prima del pagamento delle tre rate, già di per sé implicanti una riduzione di valore.