Statuto di Roma/Capitolo Tredicesimo. Clausole finali

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17 dicembre 2011 25% Da definire

CAPlTOLO XIII - CLAUSOLE FINALI

Articolo 119 Soluzione delle controversie


1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte le risolta mediante una decisione della Corte.

2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all’interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, é rinviata all’Assemblea degli Stai parti. L’Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformità allo Statuto di quest’ultima.

Articolo 120 Riserve

Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto

Articolo 121 Emendamenti


1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. n testo dì ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti ,se ricevere o meno la proposta . L’Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L’adozione di un emendamento, in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un armo dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale azione delle Nazioni Unite.
5. Un emendamento all’articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l’emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato é stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l’emendamento può recedere dallo Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 127, ma subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 127, dando notifica del suo recesso non più tardi di un anno dopo l’entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione.

Articolo 122 Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale


1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del paragrafo 1 dell’articolo 121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall’Assemblea degli Stati parte che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all’Assemblea .
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non é possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall’Assemblea degli Stati parti o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti,. sei mesi dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.

Articolo 123 Revisione dello Statuto


1. Sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L’esame potrà concernere in modo particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all’articolo 5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all’Assemblea degli Stati parti, alle stesse condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l’approvazione della maggioranza degli Stati parti, convocherà una Conferenza di revisione.
3. L’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell’articolo 121, paragrafi 3 a 7.

Articolo 124 Disposizione transitoria


Nonostante le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all’articolo 8 quando sia allegato che un reato é stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all’articolo 123, paragrafo 1.

Articolo 125 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione


1. Il presente Statuto sarà aperto aIla firma degli Stati, in Roma, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’Agricoltura, il 17 luglio 1998. Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996. Dopo tale data, lo statuto rimarrà aperto alla firma in Nevv York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.
2. Il presente Statuto é sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 126 Entrata in vigore


1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 127 Recesso


1. Ogni Stato Parte, può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica é stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore .
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva iI dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso é divenuto effettivo.

Articolo 128 Testi autentici


L’originale del presente Statuto il cui testi m arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.


ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE PER L’ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE


1. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite decise che una conferenza diplomatica di plenipotenziari si sarebbe tenuta nel 1998 per formalizzare adottare la Convenzione sull’istituzione di una Corte penale internazionale.
2. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l’Assemblea Generale ha accettato con profonda gratitudine la generosa offertadel Governo italiano di accogliere la Conferenza ed ha deciso che la Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite per l’istituzione di una Corte penale internazionale avrebbe luogo a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
3. Gia’ precedentemente, mediante la sua risoluzione 44/39 del 4 dicembre 1989, l’Assemblea generale aveva chiesto alla Commissione di diritto internazionale di esaminare la questione dell’istituzione di una Corte di giustizia penale internazionale; con risoluzioni 45/41 del 28 novembre 1990 et 46/54 dei 9 dicembre 1991 essa aveva invitato la Commissione ad esaminare in maniera approfondita e ad analizzare le questioni relative ad una giurisdizione penale internazionale, ivi compresa la possibilita’ d’istituire un tribunale penale internazionale; e con risoluzioni 47/33 del 25 novembre 1992 e 48/31 del 9 dicembre 1993 essa aveva chiesto alla Commissione di elaborare a titolo prioritario un progetto di statuto per tale giurisdizione.
4. La Commissione di diritto internazionale esamino’ la questione dell’istituzione di una Corte penale internazionale dalla sua quarantaduesima sessione tenuta nel 1990 fino alla quarantaseiesima, nel 1994. In quest’ultima occasione, essa completo’ l’elaborazione di un progetto di statuto per una Corte penale internazionale che venne sottoposto all’Assemblea generale.
5. Con risoluzione 49/53 dei 9 dicembre 1994, l’Assemblea Generale decise di creare un comitato ad hoc incaricato di esaminare le principali questioni di merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di tale esame, di considerare i provvedimenti da prendere per la convocazione di una conferenza internazionale di plenipotenziari.
6. Il Comitato ad hoc sulla creazione di una Corte penale internazionale si e’ riunito dal 3 al 13 aprile e dal 14 al 25 agosto 1995 per esaminare le questioni sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di tale esame, considerare i provvedimenti da prendere per la convocazione di una conferenza internazionale.
7. Con risoluzione 50/46 dell’11 dicembre 1995, l’Assemblea Generale decise di creare un comitato preparatorio incaricato di esaminare in maniera piu’ approfondita le principali questioni di merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, in considerazione delle varie opinioni espresse durante le riunioni del Comitato, di elaborare dei testi in vista della redazione di un testo di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istitutiva di una corte penale internazionale, che avrebbe costituito la prossima tappa sulla via dell’esame della questione da parte di una conferenza di plenipotenziari.
8. Il Comitato preparatorio per la creazione di una corte penale internazionale si e’ riunito dal 25 marzo al 12 aprile e dal 12 al 20 agosto 1996, per esaminare in maniera piu’ approfondita le questioni derivanti dal progetto di statuto, ed iniziare l’elaborazione di un testo di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istitutiva di una corte penale internazionale.
9. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996, l’Assemblea Generale decise che il Comitato preparatorio si sarebbe riunito nel 1997 e nel 1998 per terminare la redazione del progetto di testo in Visto di sottoporlo alla Conferenza.
10. Il Comitato preparatorio si e’ riunito dall’11 al 21 febbraio, dal 4 al 15 agosto e dal 1 al 12 dicembre 1997 per continuare ad elaborare un testo di sintesi accettabile su larga scala per una Convenzione istitutiva di una Corte penale internazionale.
11. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l’Assemblea Generale ha pregato il Comitato preparatorio di proseguire i suoi lavori secondo la risoluzione 51/207 dell’Assemblea e alla fine delle sue sessioni, di comunicare alla Conferenza il testo di un progetto di convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale redatto in conformita’ al suo mandato.

12.  Il  Comitato  preparatorio  si  e’  riunito dal 16 marzo al 3 aprile 1998 e, durante questa sessione ha terminato l’elaborazione di un  progetto  di  convenzione  istitutiva di una Corte penale internazionale, che e’ stato trasmesso alla Conferenza.
13. La Conferenza si e’ riunita presso la sede della FAO a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
14. Nella sua risoluzione 52/160 l’Assemblea generale aveva chiesto al Segretario generale d’invitare tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri d’istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica a partecipare alla Conferenza. Vi hanno partecipato i rappresentanti di 160 Stati la cui lista a figura all’annesso II.

15. Nella stessa risoluzione, l’Assemblea generale aveva inoltre pregato il Segretario generale d’invitare alla Conferenza i rappresentanti delle organizzazioni e di altri enti a cui aveva indirizzato, nelle sue risoluzioni pertinenti, un invito permanente partecipare in qualita’ di osservatori alle sue sessioni ed ai suoi lavori, rimanendo inteso che tali rappresentanti parteciperebbero alla Conferenza in tale qualita’ e lo aveva altresi’ pregato d’invitare in qualita’ di osservatori alla Conferenza i rappresentanti delle organizzazioni intergovernative regionali interessate e di altri organi internazionali interessati, in modo particolare i Tribunali internazionali per l’ex-Iugoslavia e per il Ruanda. La lista delle organizzazioni di questo tipo che erano rappresentate alla Conferenza da un osservatore figura all’annesso III.
16. In attuazione della stessa risoluzione il Segretario generale ha invitato le organizzazioni non governative accreditate dal Comitato preparatorio, tenendo conto delle disposizioni della sezione VII della risoluzione 1996/31 del Consiglio economico e sociale del 25 luglio 1996 ed in modo particolare dell’interesse offerto dalle loro attivita’ per i lavori della Conferenza, a partecipare a quest’ultima secondo modalita’ analoghe a quelle adottate per il Comitato preparatorio e in conformita’ alle risoluzioni ed al regolamento interno che la Conferenza avrebbe adottato. La lista delle organizzazioni non governative rappresentate alla Conferenza da un osservatore figura all’annesso IV.
17. La Conferenza ha eletto il Sig. Giovanni Conso (Italia) alla carica di presidente.
18. La Conferenza ha eletto alle cariche di vicepresidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Austria, Bangladesh Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Egitto, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione di Russia, Francia, Gabon, Germania, Giappone India, Iran (Repubblica islamica dell’), Kenya, Lettonia, Malawi, Nepal, Nigeria, Pakistan, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Samoa, Slovacchia, Stati Uniti d’America Svezia, Trinita’ e Tobago, e Uruguay.
19. I seguenti organi sono stati istituiti dalla

Conferenza Ufficio di Presidenza (Bureau)
Presidente: Il Presidente della Conferenza
Membri: Il Presidente ed i Vicepresidenti della Conferenza, il Presidente della Commissione plenaria ed il Presidente del Comitato di redazione
Commissione plenaria
Presidente: Sig. Philippe Kirsch (Canada)
Vicepresidenti:
Sig.ra Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina)
Sig. Constantin Virgil Ivan (Romania)
e Sig. Phakiso Mochochoko (Lesotho)
Relatore: Sig. Yasumasa Nagamine (Giappone)
Comitato di redazione
Presidente: Sig. Cherif Bassiouni (Egitto)
Membri: Africa del Sud, Camerun, Cina, Federazione di Russia, Filippine, Francia, Germania, Ghana, Giamaica, India, Libano, Marocco, Messico, Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Repubblica Araba Siriana, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudan, Svizzera e Venezuela.


Il Relatore della Commissione plenaria ha partecipato di diritto ai lavori del Comitato di redazione conformemente all’articolo 49 del regolamento interno della Conferenza.

Commissione di verifica delle credenziali
Presidente: Sig.ra Hannelore Benjamin (Dominica)
Membri: Argentina, Cina, Costa d’Avorio, Dominica, Federazione di Russia, Nepal, Norvegia, Stati Uniti d’America e Zambia.

20. Il Segretario Generale era rappresentato dal Segretario generale aggiunto e consigliere giuridico Hans Corell. Il Signor Roy S. Lee, Direttore della Divisione di codificazione dell’Ufficio degli affari giuridici ha esercitato le funzioni di segretario della Conferenza. Il segretario era inoltre composto dalle seguenti persone:
Sig. Manuel Rama-Montaldo, Segretario, Comitato di redazione;
Sig.ra Mahnoush H. Arsanjani, Segretario della Commissione plenaria;
Sig. Mpazi Sinjela Segretario della Commissione di verifica delle credenziali;
Sig.ra Christiane Bourloyannis-Vrailas, Sig.ra Virginia Morris, Sig. Vladimiro Rudnitsky e Sig. Renan Villacis, Segretari aggiunti della Conferenza.
21. La Conferenza e’ stata investita di un progetto di Statuto istitutivo di una Corte penale internazionale sottoposto dal Comitato preparatorio conformemente al suo mandato (A/CONF. 183/2/Add.1).
22. La Conferenza ha incaricato la Commissione plenaria di esaminare il progetto di Convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale adottato dal Comitato preparatorio. Essa ha incaricato il Comitato di reazione, senza riaprire un dibattito di merito su qualsiasi punto, di coordinare e di rifinire la redazione di tutti i testi che gli fossero rinviati senza modificarli riguardo al merito nonche’ di redigere progetti di testo e di fornire pareri su questioni redazionali se cio’ fosse richiesto dalla Conferenza o dalla Commissione plenaria, e di resocontare i suoi lavori alla Conferenza o alla Commissione plenaria come opportuno.
23. Sulla base, di tali deliberazioni, come registrate nei resoconti della Conferenza (A/CONF. 183/SR.1 a SR 9) e della Commissione plenaria (A/CONF.183/C.1/SR.1 a SR.42) nonche’ dei rapporti della Commissione plenaria (A/CONF.183/8) e del Comitato di redazione (A/CONF.183/C 1/L.64, L.65/Rev.1, L.66 e Add.1, L.67/Rev.1, L.68/Rev.2, L.82 - L.88 e L.91), la Conferenza ha elaborato lo Statuto di Roma della Corte penale intemazionale.
24. Lo Statuto, che e’ sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione e’ stato adottato dalla Conferenza il 17 luglio 1998. E’ stato aperto alla firma il 17 luglio 1998 e conformemente alle sue disposizioni rimarra’ aperto fino al 17 ottobre 1998 presso il Ministero degli Affari Esteri italiano ed in seguito, fino al 31 dicembre 2000, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Anche lo Statuto e’ aperto per l’adesione conformemente alle sue disposizioni.
25. Dopo il 17 ottobre 1998, data di chiusura della firma al Ministero degli Affari Esteri italiano, lo Statuto sara’ depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
26. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni che sono allegate al presente Atto finale:

  • Omaggio alla Commissione di diritto internazionale
  • Omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per l’istituzione di una Corte penale internazionale ed al suo Presidente
  • Omaggio al Presidente della Conferenza al Presidente della Commissione plenaria ed al Presidente del Comitato di redazione
  • Omaggio al popolo ed al Governo italiano
  • Risoluzione su reati definiti da trattato
  • Risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria per la Corte penale internazionale

IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.
FATTO a Roma, il 17 luglio millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.
La Conferenza ha deciso all’unanimita’ che l’originale del presente Atto finale sara’ depositato presso gli archivi del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Il Presidente della Conferenza:


::Giovanni Conso

Il Rappresentante del Segretario generale:
Hans Corell
Il Segretario Esecutivo della Conferenza
Roy S. Lee