Statuto di Roma Capitale

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G.U. di pubblicazione: n° 75 del 29 marzo 2013
Entrata in vigore: 30 marzo 2013


STATUTO DI ROMA CAPITALE


- Approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 (Serie Generale - Parte Prima).
- Entrato in vigore il 30 marzo 2013.


Modificato con:
- Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 (modifiche entrante in vigore il 20 marzo 2018);
- Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018 (modifiche entrate in vigore il 20 marzo 2018)


Capo I
PRINCIPI GENERALI


Articolo 1.
Roma Capitale


1. Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
2. Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, età o le tendenze sessuali.
3. Il presente Statuto riconosce il diritto di Roma - Capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano - a rappresentare, nell'indissolubilità del suo territorio e quale sede naturale degli organi costituzionali e delle istituzioni repubblicane, i valori storici, culturali e civici dell'unità nazionale.
4. Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città - Capitale d'Italia, centro della cristianità, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica.
5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede, per la peculiarità delle secolari relazioni che intercorrono tra la Città di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato della Città del Vaticano, sono regolati, anche in deroga all'ordinamento dei Municipi, con modalità organizzative e forme di raccordo appositamente definite dalla Giunta Capitolina.
6. L'emblema di Roma Capitale è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili.
7. Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festività dell'anniversario della sua fondazione.
8. Roma Capitale elegge il 16 ottobre giornata simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale o religiosa.


Articolo 2.
Principi programmatici


1. Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo i criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini.
3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.
4. Roma Capitale adotta il Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.
5. Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.
6. Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
8. Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.
9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da appositi regolamenti.
10. Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea Capitolina e avvalendosi dei Municipi, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsti dalle leggi vigenti.
11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità. Al fine di assicurare un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilità.
12. Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti.
12-bis. Roma Capitale riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.1
13. Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città.
14. Memore delle responsabilità che discendono dall'essere stata la città di Roma sede della firma dei trattati istitutivi della Comunità Europea avvenuta in Campidoglio il 25 marzo 1957, Roma Capitale riconosce e promuove la cooperazione con gli enti locali di altri paesi.2


Articolo 3.
Città Metropolitana di Roma Capitale


1. Roma Capitale riconosce nella Città Metropolitana la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali.


Articolo 4.
Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi


1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella Città.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – Roma Capitale adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.


Articolo 5.
Principio della pari opportunità in tema di nomine


1. Nei casi in cui il Sindaco e l’Assemblea Capitolina debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l’Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2. Con la disciplina di cui all'articolo 16, comma 4, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto, garantendo il principio delle pari opportunità.2
3. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali nonché il conferimento della responsabilità degli Uffici e dei servizi avvengono con modalità idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi di Roma Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.
4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, una equilibrata presenza di uomini e di donne.


Capo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVILI


Articolo 6.
Titolari dei diritti di partecipazione


1. Con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale:
a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria attività prevalente di lavoro;
b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;
c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, Roma Capitale garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente Capo.
3. La Posta elettronica certificata costituisce l’ordinaria modalità di partecipazione e comunicazione alla quale si impronta, in via privilegiata, il sistema delle relazioni tra cittadini e Roma Capitale.


Articolo 7.
Diritto all'informazione


1. Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi di Roma Capitale sono pubblici e liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
3. Il Regolamento:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale;
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. Al fine di garantire la più ampia informazione sulle attività di Roma Capitale e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione promuove l’istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso le strutture capitoline aperte all’utenza.
5. La struttura capitolina competente in materia di diritti dei cittadini coordina le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate.
6. Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo:
a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;
b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal Regolamento di contabilità;
c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d) alle valutazioni di impatto ambientale;
e) agli atti di indirizzo in materia ambientale;
f) ai regolamenti;
g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;
h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle persone diversamente abili;
i) ai redditi, sottoposti a regime di pubblicità, degli Amministratori e dei dirigenti capitolini nonché ai curricula di questi;
l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonché all'esito e agli aggiudicatari delle stesse.
7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino di Roma Capitale per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale e di iniziativa popolare.
8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche alle società partecipare da Roma Capitale, nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e regime giuridico.


Articolo 8.
Iniziativa popolare e istituti di partecipazione3


1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti.
2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.
4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all’Assemblea o alla Giunta Capitolina.
5. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze.
6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la collettività. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, rispondono entro sessanta giorni, dalla data di presentazione della petizione ovvero dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o adesioni, ed inviano copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. E' facoltà del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, per la raccolta delle sottoscrizioni o delle adesioni.
7. Qualora le petizioni siano accompagnate da non meno di trentamila sottoscrizioni o adesioni, le stesse possono essere illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina.
8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino e sul sito web di Roma Capitale.


Articolo 8-bis.
Bilancio Partecipativo4


1. Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente attraverso il Bilancio Partecipativo.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.
3. Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei Municipi al Bilancio partecipativo di Roma Capitale.


Articolo 9.
Azione popolare


1. Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a Roma Capitale. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute da Roma Capitale qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.


Articolo 10.
Referendum3


1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi, relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione: a) dei bilanci; b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi; c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni; e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad atti di competenza dell’Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. Per i referendum propositivi ed abrogativi sono altresì esclusi i seguenti atti: a) Statuto di Roma Capitale; b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale; c) Regolamenti con efficacia meramente interna.
3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Qualora il quesito non sia formulato in modo chiaro e univoco, per consentire la sua corretta valutazione e il voto consapevole degli elettori, l'organo collegiale di cui al successivo comma, nominato dall'Assemblea Capitolina, può invitare il Comitato a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni.
4. La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.
5. È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.
6. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4, sentito il Comitato promotore. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del referendum. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.
8. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole all'adozione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina, il predetto organo è tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, tenendo conto del risultato del referendum. Roma Capitale disciplina i referendum ispirandosi ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale e del Codice di buona condotta sui Referendum del Consiglio d'Europa.
9. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
10. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno articolato anche su più giorni entro l’anno solare successivo.
11. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
12. Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all’utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.


Articolo 11.
Altre forme di consultazione3


1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa, possono promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.


Articolo 12.
Associazioni, organizzazione del volontariato e consulte


1. Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale può consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. L'Assemblea Capitolina, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione.
2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.
3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre all’Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti.
4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.


Articolo 13.
Tempi e modalità della vita urbana


1. Roma Capitale riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.
3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale, acquisiti i pareri dei Municipi, sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
4. E' istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione – sulla base degli indirizzi espressi dall’Assemblea Capitolina e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lazio – degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di Roma Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.
5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, Roma Capitale promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
a) assistenza e cura della persona, in particolare delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.


Articolo 14.
Tutela dei cittadini


1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, un'apposita struttura di Roma Capitale, posta in posizione di speciale indipendenza dagli organi di governo, promuove la tutela degli appartenenti alla comunità cittadina contro abusi, carenze e ritardi degli Uffici capitolini.
2. L'esercizio dei poteri, attribuiti alla struttura, di verifica, sollecitazione e di promovimento del riesame degli atti nonché le modalità e le forme della loro attivazione a iniziativa degli appartenenti alla comunità cittadina, sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Al fine di preservare il rapporto di reciproca fiducia tra soggetto riscossore e soggetto debitore nell'ambito della fiscalità di Roma Capitale, è istituita un’apposita struttura per la tutela dei diritti dei contribuenti.
4. Ciascun soggetto interessato può rivolgersi a tale struttura per segnalare disfunzioni, irregolarità e prassi amministrative irragionevoli nonché per chiedere chiarimenti o verifiche sulle procedure messe in atto presso gli Uffici capitolini per l'accertamento e la riscossione di tributi.
5. La struttura, che opera in posizione di indipendenza dagli organi di governo con le modalità definite nell’apposito regolamento, procede a verifiche sulla correttezza dell'azione degli Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti dei contribuenti; formula raccomandazioni ai dirigenti degli uffici interessati ai fini di una migliore erogazione dei servizi; promuove il riesame degli atti degli Uffici capitolini che risultino non regolari o denotino anomalie.
6. Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente all'Assemblea Capitolina, e per essa al Presidente, una relazione sull’attività svolta, formulando proposte, anche di natura organizzativa, per la soluzione dei problemi segnalati dai cittadini e per l’adozione di apposite misure da parte degli organi competenti.


Capo III
ORGANI DI ROMA CAPITALE


Articolo 15.
Amministratori Capitolini


1. Gli Amministratori capitolini, nell’esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti.
2. Gli Amministratori capitolini non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.


Articolo 16.
Assemblea Capitolina


1. L'Assemblea Capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea è composta dal Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini.
2. La sede dell'Assemblea Capitolina è l'Aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma.
3. L'Assemblea Capitolina, anche attraverso le Commissioni Capitoline, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.
4. L'Assemblea Capitolina esercita le potestà a essa conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall’insediamento, l'Assemblea Capitolina formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
5. L'Assemblea Capitolina esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali.
6. L'Assemblea Capitolina può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina e le Commissioni Capitoline Permanenti o Speciali sono definiti e disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.
8. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare:
a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
b) le procedure e le modalità per l’approvazione in via d'urgenza delle deliberazioni necessarie a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge;
c) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini;
d) il procedimento per le nomine di competenza dell'Assemblea, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici;
e) l'organizzazione di apposite sessioni dell’Assemblea dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;
f) lo svolgimento di una apposita sessione dell’Assemblea per l'esame annuale delle attività relative agli istituti di partecipazione nonché alla tutela dei diritti degli appartenenti alla comunità cittadina e dei contribuenti;
h) le forme di pubblicità dell’attività dell'Assemblea Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base alle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
9. L'Assemblea Capitolina si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo a essa attribuita. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei Revisori dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente assegnati ne faccia motivata richiesta.

Note

  1. Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018.
  2. 2,0 2,1 Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018.
  3. 3,0 3,1 3,2 Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018.
  4. Articolo aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018.