Svizzera - decreto Federale 5 ottobre 2007 - Proprietà intellettuale
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Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Decreto federale che approva due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la leggesul diritto d’autore
del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062,
decreta:
Art. 1
1 Sono approvati:
a. il trattato OMPI del 20 dicembre 19963 sul diritto d’autore (WCT);
b. il trattato OMPI del 20 dicembre 19964 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT). 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2
La legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. c e f
2 Egli ha in particolare il diritto di:
c. recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; f. far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.
Art. 33 cpv. 1 e 2, frase introduttiva, nonché lett. a–c ed e
1 È artista interprete la persona fisica che esegue un’opera o un’espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.
2 L’artista interprete ha il diritto esclusivo di:
a. far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; b. e c. Concerne soltanto il testo francese e. far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione. Art. 33a Diritti della personalità dell’artista interprete
1 L’artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni.
2 La tutela dell’artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli articoli 28–28l del Codice civile6.
Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi
Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:
a. riprodurre le registrazioni e offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti; b. mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. Art. 37 lett. e
L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:
e. mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. Art. 39 cpv. 1 e 1bis
1 La protezione inizia con l’esecuzione dell’opera o dell’espressione del folclore da parte dell’artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o con il loro allestimento, se non sono stati oggetto di una pubblicazione, oppure con la diffusione dell’emissione; si estingue dopo 50 anni.
RS 210
� Approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d’autore. DF
1bis Il diritto dell’artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete secondo l’articolo 33a capoverso 1 si estingue con il suo decesso ma non prima dello scadere del termine di protezione di cui al capoverso 1.
Titolo terzoa: Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazionisulla gestione dei diritti
Art. 39a Protezione dei provvedimenti tecnici
1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.
2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.
3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:
a. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci; b. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o c. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci. 4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.
Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici
1 Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:
a. osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d’autore disciplinate negli articoli 19–28 e riferisce sulle sue oservazioni; b. funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate. 2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l’organizzazione del servizio. Può prevedere che quest’ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l’interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d’autore lo esige.
� Approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d’autore. DF
Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.
2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:
a. è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o b. appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un’opera o di un altro oggetto protetto. 3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.
Art. 62 cpv. 1bis
1bis Vi è rischio di lesione dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3.
Art. 67 cpv. 1, frase introduttiva, lett. gbis ed i, nonché cpv. 2
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
gbis. mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
i. fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa; 2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 69 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e, ebis ed eter, nonché cpv. 2
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
e. fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa; ebis. utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d’arte scelto dall’artista interprete;
eter. mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un’emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
� Approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d’autore. DF
2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 69a Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:
a.
elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l’articolo 39a capoverso 2
con l’intenzione di procedere a un’utilizzazione legalmente non autorizzata
di opere o di altri oggetti protetti;
b.
produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione,
dà in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi,
prodotti o componenti o fornisce servizi che:
1.
sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale
volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci,
2.
a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno
solo una finalità o utilità commerciale limitata, o
3.
sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di
consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;
c.
rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d’autore
e dei diritti di protezione affini secondo l’articolo 39b capoverso 2;
d.
riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione,
diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti
protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l’articolo 39c
capoverso 2 sono state rimosse o alterate.
2 Se ha agito per mestiere, l’autore dell’infrazione è perseguito d’ufficio. La pena è
una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
3 Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.
Art. 3
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale menzionata nell’articolo 2.
� Approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d’autore. DF
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007
Termine di referendum: 24 gennaio 2008