Torino e suoi dintorni/Capitolo sesto/IV

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Capitolo sesto - IV

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IV. ― LEGISLAZIONE.

Il Piemonte ebbe una legislazione variamente sparsa e non in ogni luogo uniforme. Le leggi romane, le regie provisioni che di mano in mano emanavano, e gli statuti locali ressero per lungo tempo le diverse provincie che compongono questo regno, state unite insieme dai Reali di Savoia per conquista, o per trattati o per diritto di successione dal secolo XIII alla metà del XVIII. Le regie costituzioni pubblicate nel 1729, modificate poscia nel 1770 dal Re Carlo Emanuele, restringendo in un volume tutte quelle varie leggi, resero più generale, più compita l’antica sovrana legislazione. Durante la dominazione francese, ch’ebbe principio nel 1800, gli Stati Sardi di terraferma furono governati dalle leggi di Francia. Un editto del 21 maggio 1814 richiamò in vigore le antiche regie costituzioni, le quali con alcune modificazioni si osservarono sino al 1 gennaio 1838, epoca in cui cominciò ad aver forza di legge nelle provincie di terraferma il codice civile che il magnanimo Re Carlo Alberto impartiva ai suoi sudditi; codice in gran parte modellato su quello di Napoleone: col giorno 1 novembre 1848, fu esteso anche all’Isola di Sardegna.

Le antiche costituzioni regolano la procedura civile. Carlo Alberto ordinò la compilazione di un apposito codice, che non fu ancora pubblicato. [p. 135 modifica]

Negli Stati di terraferma, fu sostituito sino dal 15 gennaio 1840 alle antiche costituzioni un nuovo codice penale, che acquistò forza di legge il giorno 1 gennaio 1849 nell’Isola di Sardegna. La procedura penale è regolata da un codice attivato col giorno 1 maggio 1848, che ammette la pubblicità e la oralità della difesa e del giudizio.

È dovuto al Re Carlo Alberto anche il codice di commercio che, foggiato su quello francese, ebbe forza di legge nel giorno 1 luglio 1843.


amministrazione della giustizia.


La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch’egli istituisce. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. — L’amministrazione della giustizia è affidata a quattro ordini di giudici, vale a dire ai giudici di mandamento, ai tribunali di prima cognizione, alle corti di appello ed al magistrato di cassazione.

Magistrato di cassazione (Via della Consolata, 12). — Supremo tribunale del regno, residente in Torino; fu instituito da Carlo Alberto col regio editto 30 ottobre 1847, il quale gli delegò l’alta missione di mantenere l’unità de’ principii, e di ricondurre costantemente all’eseguimento delle leggi tutte le parti dell’ordine giudiziario che tendessero a deviarne. È composto di un primo presidente, di un secondo presidente, di 16 consiglieri, di un segretario e di due sottosegretari. Un avvocato generale, con cinque sostituiti, disimpegna presso lo stesso le funzioni del pubblico ministero.

Camera de’ conti (Via del Senato, palazzo della Curia massima). — Dai più remoti tempi della monarchia di Savoia, la Camera dei conti attese a far salve le ragioni del patrimonio e delle finanze del principe: essa dapprima era ambulatoria al seguito del sovrano, ma nell’anno 1577 fu resa permanente in Torino. — Presentemente il contenzioso amministrativo è dal regio editto 29 ottobre 1847 devoluto in prima istanza ai Consigli d’intendenza, ed in seconda alla Camera dei conti, le cui decisioni non sono soggette a cassazione. Gli è unito l’uffizio del procuratore generale di S. M. Dalla R. Camera de’ conti dipendono i collegii de’ notai.

Magistrato d’appello (Via del Senato). — Ci sono nel regno 6 Magistrati d’Appello sedenti in Torino, Genova, Casale, Nizza, Ciamberî e Cagliari. Questi Magistrati prima della creazione della corte di cassazione, erano supremi e s’appellavano Senati. L’origine del [p. 136 modifica]Senato di Torino è antichissima, essondo succeduto al Consiglio permanente instituito circa l’anno 1424, il quale prendeva il titolo di Consiglio cismontano, in contrapposto a quello di oltremonte che sedeva in Ciamberì. Il duca Emanuele Filiberto poi, riformandolo, chiamavalo Senato italico, perchè doveva essere capo negli Stati italiani da lui posseduti — Il magistrato d’appello pronuncia sulle appellazioni dalle sentenze dei tribunali di prima cognizione nelle materie sì civili che correzionali, e giudica i processi criminali. Si compone di cinque classi, tre per le materie civili e due per le criminali oltre una sezione di accusa ed un ufficio di segreteria. Gli sono inoltre aggregati gli uffizi dell’avvocato generale, quello dell’avvocato fiscale generale di S. M. e quello dell’avvocato de’poveri.

Il numero degli avvocati presso il magistrato d’appello di Piemonte è indeterminato. Ora se ne contano 220. Il numero de’causidici collegiali è di 39, e quello dei R. liquidatori di 11.

Tribunale di 1a cognizione (Via della Consolata, 1). — In materia penale decide, in prima istanza, le cause correzionali, ha l’istruzione nelle criminali, ma non pronuncia l’accusa, dovendosi limitare a trasmettere gli atti all’avvocato fiscale generale, quando trovi sufficienti indizi di reità a carico dell’imputato, e giudica in grado d’appello sulle contravvenzioni. — In materia civile conosce in primo grado di tutte le cause che non sono attribuite ad altre giurisdizioni, ovvero ai giudici di mandamento, e decide in grado d’appello sulle sentenze dei giudici, in quanto il valore della cosa controversa ecceda L. 100. La giurisdizione volontaria entra nelle sue attribuzioni.

Giudici di mandamento. — Sono sottoposte alla cognizione dei giudici mandamentali le cause civili, quando non eccedano il valore di L. 300, ed anche le cause per contravvenzioni. Essi esercitano, entro certi limiti, la polizia giudiziaria, anche per ciò che riguarda i delitti ed i crimini. Hanno ingerenza in alcuni pochi atti di volontaria giurisdizione, determinati dalla legge, nei quali non si richiede una vera cognizione di causa, e l’ufficio del giudice si limita ad accertare la volontà delle parti, come nelle emancipazioni volontarie, nella omologazione di modiche donazioni e simili.

Sette giudici di mandamento dividono tra loro la giurisdizione della città, de’borghi e del territorio di Torino, e siedono nei seguenti luoghi: [p. 137 modifica]

Sezione Dora (Via Bellezia, 19).
» Moncenisio (Via Consolata, 5).
» Monviso (Via S. Teresa, 17).
» Po (Via Po, 32).
» Borgo di Po (Via Vanchiglia, 18).
» Borgo di Dora (Via S. Massimo, vicino al caffè Amici).
» Borgo nuovo (Via Meridiano, 11).

Magistrato del Consolato e Tribunale di commercio (Via Bellezia, 19). — Il magistrato sopra il commercio ebbe cominciamento e stabilità in Torino, con titolo di Consolato, in virtù di un memoriale a capi, dato da Madama Reale Maria Giovanna Battista il 15 novembre 1676. Dappoi quest’epoca, la giurisdizione del Consolato soggiacque a non poche variazioni. Attuale attribuzione del Consolato e tribunale di commercio di Torino è il giudicare in prima ed ultima istanza le cause commerciali che insorgono nel suo circondario, e pronuncia in grado d’appello sulle decisioni proferite in materia commerciale dai tribunali di prima cognizione sedenti nelle Provincie soggette alla sua giurisdizione. I tribunali di commercio sono composti di giudici legali e di giudici commercianti, chiamati Consoli, i quali ultimi hanno voto deliberativo nelle materie di mera perizia o di uso mercantile, e consultivo nelle altre.

Avvocato generale presso la corte di Cassazione (Via della Consolata, 12). — È incaricato delle funzioni del pubblico ministero presso il magistrato di cassazione.

Avvocato generale di S. M. (Via degli Stampatori, 2, p. 2). — È addetto al magistrato d’appello per vegliare sui diritti della Corona e sull’osservanza della giustizia, e quindi debb’essere sentito in tutte le cause di qualche importanza, delle quali gli si comunicano le scritture per le sue conclusioni.

Avvocato fiscale generale di S. M. (Via degli Stampatori 2, p. 2). — Esercita le funzioni del pubblico ministero nelle materie criminali presso il magistrato d’appello, ed ha la supremazia su tutti gli uffiziali della polizia giudiziaria.

Avvocato e Procuratore dei Poveri per S. M. (Via di Doragrossa, 25, p. 4). — Antica è la creazione dell’uffizio dell’avvocato dei poveri, leggendosi registrata nel secondo libro degli statuti generali, promulgati nel 1430. L’avvocato dei poveri sostiene la pubblica gratuita clientela di tutte le persone che, riconosciute sfornite di mezzi, e provvedute di plausibili argomenti di ragioni, trovansi [p. 138 modifica] impegnate in liti. Di più, egli è difensore nato di tutti gli accusati per casi criminali. Tutti gli avvocati che vogliono intraprendere la carriera del patrocinio davanti ai tribunali di giustizia, debbono fare un tirocinio pel corso di un anno nell’uffizio dell’avvocato de’poveri.

Avvocato Patrimoniale Regio (Via Carlo Alberto, 6). — Rappresenta le regie aziende presso la Camera dei Conti, e fa valere le ragioni del R. Demanio nelle cause devolute ai tribunali.

Procuratore generale di S. M. (Palazzo del Senato). — Sostiene le funzioni di pubblico ministero presso la R. Camera de’conti.