Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/II

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Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/I

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/III IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Protocolli - I Protocolli - III
Depositario: Governo della Repubblica italiana

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA,

CONSIDERANDO che a termini dell'articolo 191 del Trattato, la Comunità gode sui territori degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari, per definire tale Protocollo:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI S. E. Barone J. CH. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE Di GERMANIA S. E. Carl Friedrich OPHijLS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Robert MARJOLIN, «Professeur agrégé des Facultés de Droit», Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo9 Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. J. UNTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomíca.

Capo 1 - BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLA COMUNITA'

ARTICOLO 1
I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. 1 beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministratíva o gíudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
ARTICOLO 2
Gli archivi della Comunità sono inviolabili.
ARTICOLO 3
La Comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
ARTICOLO 4
La Comunità e esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul terrítorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Capo 2 - COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

ARTICOLO 5
Le istituzioni della Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.
ARTICOLO 6
I presidenti delle istituzioni della Coniunità possono rilasiare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'articolo 186 del Trattato.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Capo 3 - MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 7
Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
ARTICOLO 8
I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 9
Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese, b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo 4 - RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA'

ARTICOLO 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori cielle istituzioni della Comunità, nonche i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazíoni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunità.

Capo 5 - FUNZIONARI E AGENTI DELLA COMUNITA'

ARTICOLO 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadi. nanza, i funzionari e agenti della Comunità di cui all'articolo 186 del Trattato:
a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 152 e 188 del Trattato, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni, ,
b) né essi né i loro coniugi e i fatniliari a loro carico, sono sottopostí alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita di registrazione degli stranieri,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle orga. nizzazioni internazionali,
d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro príma immissione in funzione nel Paese interessato, e del diritto di riesportare in franchígia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
ARTICOLO 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulerà entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità.
ARTICOLO 13
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonchè delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunità i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, semprechè non eserciti una propria attività professionale, nonchè ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 14
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione formulerà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità.
ARTICOLO 15
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma- 2 e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in taii categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo 6 - PRIVILEGI E IMMUNITA' DELLE MISSIONI ACCREDITATE PRESSO LA COMUNITA'

ARTICOLO 16
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunità le immunità diplomatiche d'uso.

Capo 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.
Ciascuna istituzione della Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi della Comunità.
ARTICOLO 18
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
ARTICOLO 19
Gli articoli da Il a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
ARTICOLO 20
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.