Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Discorso Quarto/Capitolo V

Da Wikisource.
Capitolo V

../Capitolo IV/ ../Capitolo VI IncludiIntestazione 16 marzo 2012 25% Da definire

Discorso Quarto - Capitolo IV Discorso Quarto - Capitolo VI
[p. 426 modifica]

CAPITOLO V.


Cautele di sicurezza.


Non può contendersi che il nuovo mezzo di trazione delle vetture e carri impiegati sulle vie ferrate, consistente nelle

[p. 427 modifica]macchine locomotive spinte dalla portentosa forza del vapore, porta seco alcuni pericoli gravissimi per l’altrui sicurezza, se per mala ventura vengono trascurate le cautele necessarie a prevenire i pericoli anzidetti; le quali cautele importa d’osservare, tanto nell’interesse de’ viandanti e del commercio, che in quello dei conducenti istessi de’ convogli e del materiale d’essi.

Nella nostra Italia coteste cautele sono tanto più necessarie, che, succedendo qualche sinistro sulle nostre vie ferrate, l’effetto morale d’esso sarebbe molto più grave che altrove, e tasterebbe sicuramente per lungo tempo a tener lontano il volgo da siffatto mezzo di locomozione, attesa la minore premura che qui si ha di non perder tempo e l’educazione meno ardita ed arrischiata d’una gran parte della popolazione, più facile assai ad abbandonarsi al timore, anche men fondato.1

[p. 428 modifica]Noi non entreremo neppure in questa parte del nostro discorso in troppo minuti particolari, e ci ristringeremo soltanto ai punti più essenziali.

Importa pertanto avvertire:

1.° Che la nuova strada ferrata non sia aperta al pubblico, se non è prima stata collaudata e sperimentata da’ periti governativi, e dichiarata da essi esente dal menomo pericolo in ogni sua parte ed accessorio.2

[p. 429 modifica]2.° Che segnatamente l’armatura di essa, le traverse, cioè, i cuscinetti e le ruotaie sieno ben collocati per modo da rendere comodo e sicuro il corso de’ convogli dovunque, e specialmente nelle curve o risvolti:

3.° Che le locomotive risultino scelte nelle migliori officine, della specie più sicura, e cogli ultimi perfezionamenti per esse adottati; — così pure i loro carri di seguito (tenders), le carrozze (waggons), ed altri carri per persone, bestiame e merci; — nè si l’una che l’altra parte di quel materiale si ammetta nei magazzini o rimesse della strada per esser impiegati nell’esercizio d’essa, se non ne precede pure la regolare collaudazione per parte dei detti periti:

4.° Che la strada, interamente cinta od isolata, sia così nei suoi lati inaccessibile; non abbia sulle sue sponde costruzioni che la rendano praticabile; e quegli edifizi che possono esserle vicini siano ad una distanza legale determinata:

5.° Che la strada suddetta ad ogni distanza da fissarsi abbia il casotto necessario al ricovero del guardiano incaricato di avvertire coi prescritti segnali del sicuro passo del convoglio, o della necessità d’arrestarlo per insorto ostacolo o guasto della via:

6.° Che dovunque la strada ferrata è da un’altra ordinaria allo stesso piano attraversata, e non da ponti o viedotti, l’entrata ed uscita dalla detta strada ordinaria alla ferrata sia assicurata con una cancellata da aprirsi soltanto ad epoche fisse quando il guardiano incaricato d’aprirla e di chiuderla è sicuro che non passerà alcun convoglio:

7.° Che ad ogni locomotiva, carrozza e carro venga assegnato l’occorrente numero di conduttori ed agenti, perchè il servizio proceda regolare e senza pericolo; nè costoro possano commettere angarie e soprusi, dovendosi nell’interesse del pubblico e dell’impresa licenziare al menomo fondato richiamo:

8.° Che non si possano caricare da essi nelle carrozze o carri merci pericolose, come sarebbero quelle facilmente accendibili, od in quantità eccedente quella fissata dal regolamento:

9.° Che venga fissato, come già sè detto, il tempo minimo, [p. 430 modifica]medio e massimo da impiegarsi nel corso delle locomotive; — nè queste mai siano costrette ad usare forza soverchia d’impulso che possa occasionare esplosione, uscita delle ruote dalle rotaie, rottura di sale, o d’altre parti della macchina e de’ veicoli che la seguono; — ed occorrendo, si in quella che in questi, la menoma degradazione, tosto si cessi dal farne uso per eseguirne la sollecita riparazione:

10.° Che prima d’ogni partenza, ed a ciascuna fermata nelle stazioni, i periti che accompagnano il convoglio visitino perciò attentamente ogni macchina, carrozza e carro, onde accertarsi se possano proseguire la corsa senza pericolo alcuno:

11.° Che al momento della partenza, e prima di fare il segnale d’essa, i conduttori del convoglio s’accertino se ogni cosa è all’ordine, se tutti coloro che han dritto a salirvi sono collocati al proprio posto; — nè permettano ad alcuno di scendere lungo la via, ed anche alle fermate, sì definitive che intermedie, piima d’aver dato il fissato segno d’avviso:

12.° Che arrivando alle gallerìe (tunnels) e piani inclinati usino tutte le maggiori cautele che saran prescritte per passarvi senza pericolo alcuno, ed al menomo segnale de’ guardiani, od anche al solo sospetto di ommessione di questi, tanto ai detti punti, che lungo l’intera via, tosto ordini il conduttore la fermata, nè lasci proceder oltre il convoglio prima d’essersi, accertato del nessun pericolo:

13.° Che succedendo, malgrado siffatte cautele, tuttavia qualche rottura o degradazione nei veicoli o nelle ruotaie, od anche solo temendola fondatamente imminente, ordini il conduttore suddetto egualmente la fermata; — e quando non fosse fortunato abbastanza per prevenire un sinistro, quello occorrendo, tosto conduttori ed agenti, felici abbastanza per scamparne, colla massima prontezza, calma e coraggio mandino per mezzo dei guardiani alle prossime stazioni avviso dell’occorso pei necessari aiuti; ed intanto provvedano a quelli che possono coi passeggeri, pure rimasti illesi, prestare, procurando di quietare gli animi spaventati, e di sollevare gl’infelici cui fosse per mala ventura toccato qualche ferita, cercando di porli in luogo sicuro ed agiato: [p. 431 modifica]14.° Finalmente, che i detti conduttori siano dichiarati risponsali personalmente d’ogni sinistro che fosse per succedere a seguito della loro trascuranza nell’usare le prescritte cautele; — siano perciò dichiarati rimossi issofatto dall’ufficio loro, previa inchiesta da farsi dall’autorità competente; ed essendo inoltre riconosciuti colpevoli in maggior grado, vengano sottoposti alle pene ulteriori che sarebbero dalla legge sancite.

Queste sono le avvertenze principali da aversi presenti, in via di precauzione ordinata dall’amministrazione; resta poi ancora necessaria la pubblicazione d’una legge penale, la quale stabilisca pene adequate contro coloro che, per incuria o malizia, attenterebbero alla sicurezza della strada, de’ convogli, delle persone, del bestiame e delle merci lungo di essa avviati.

Senza entrare del pari ne’ minuti particolari che costituir possono tali attentati, noteremo soltanto i seguenti:

1.°D lasciar vagare bestiame sulla strada per caso aperta:

2.° Il porre od abbandonare sur essa corpi estranei, i quali possano esser d’ostacolo al libero corso de’ convogli, far uscire le ruote dalle guide loro, fermare od interrompere la locomotiva:

3.° Gittar sassi od altri oggetti atti ad ingombrar la strada medesima attraverso la cinta di essa:

4-° Accender fuochi ad una distanza così minima, che possa venirne pericolo d’incendio ai transitanti convogli:

5.° Distruggere o degradare con effrazione od altro modo la cinta suddetta, gli edifizi od una parte qualsiasi della strada:

б.° Levar dal sito dove sono infisse le traverse, i cuscinetti, le ruotaie, le piatteforme girevoli e simili, e degradare o distruggere le banchine:

7.° Portar fuoco o materie accendibili per cui possa avvenire, o succeda in fatti, l’incendio de’ convogli:

8.° Attentare in qualsiasi modo insomma con opere di fatto e maliziosamente al libero corso ed alla sicurezza della strada, dei convogli, delle persone, bestiame e merci, con animo determinato, e col fine di nuocere, od anche per sola imprudenza, la quale possa ritenersi colpevole. Per cotesti diversi atti, o sia che, consumati, abbiano effetto, e non nascan sinistri, ossia, che [p. 432 modifica]possano farne nascere e solo siano scansati per circostanze indipendenti dalla volontà degli autori d’essi, debbon essere comminate, ed, occorrendo» applicate pene adequate più o meno severe.

Le varie nazioni presso le quali il nuovo trovato delle strade ferrate ebbe già esteso avviamento, promulgarono al proposito regolamenti disciplinari e leggi penali, che possono utilmente venire imitati.

Tra i regolamenti singolarmente ne piace indicare quello vigente nel Belgio, che trovasi nella già citata opera del Teisserenc sulle strade belgiche; nel quale regolamento notasi provveduto molto saviamente ad ogni cautela occorrente; e ciò con ottimo effetto; perocché vuolsi ad esso attribuire se le strade belgiche, mal grado l’egualmente notevole velocità de’ convogli, ciò non di meno offrono ne’ rendiconti, come più volte s’è notato, uno scarsissimo numero di sinistri; la qual cosa non può dirsi delle vie inglesi e francesi; e quanto alle tedesche, la sicurezza maggiore nasce in gran parte dall’assai minore velocità delle corse.

Fra le leggi penali, finalmente, vuol essere accennata come più appropriata e compita alle possibili emergenze quella recentemente promulgata in Francia dopo ripetute discussioni.3

Note

    geriti per vincere l’inconveniente, come già altre volte, propone ancora l'unione doganale italiana, escluso il regno Lombardo-Veneto, perchè aggregato all’Impero austriaco. Egli nota com’essa sia tanto più indispensabile in quanto che senza della medesima le strade ferrate vedrebbero i beneficio loro de’ veloci trasporti ridotto al nulla, per le occorrenti fermate alle linee doganali; le quali fermate, a cagion d’esempio, esso calcola importare un perditempo d’ore 12 per la linea da Milano a Bologna.
         Le nostre dottrine economiche in fatto di libertà commerciale, tante volte solennemente proclamate, sono troppo conformi a quelle dell’egregio statista toscano, perchè menomamente s’intenda di combatterle.
         Solo non si può ammettere intera la conclusione, a parer nostro troppo assoluta, che il chiarissimo autore trae nel caso in cui non riesca la da lai, come da altri, vagheggiata unione doganale, affermando che, conservate le lince di dogana, è interamente o quasi distrutto il beneficio dell’economia di tempo che ottiensi col nuovo mezzo di locomozione, attese le fermate cui sarebbe ogni convoglio astretto al passo d’ogni linea.
         Sicuramente, il poter fare interamente a meno di tali fermate, sarebbe grandissimo beneficio, non meno desiderato da noi, che dal degnissimo nostro amico e da altri.
         Ma siccome, per le già accennate ragioni, è assai difficile di sperare, per ora almeno, risolti gli ostacoli che si opporrebbero alla soppressione totale delle linee doganali, mercè dell’ideata unione, pare a noi che, per istar nel possibile e nel probabile, meglio convenga studiare con quali modi si possa ridurre al minimo il perditempo delle fermate.
         Questo spediente noi crediamo aver consigliato nel modo più acconcio e provato possibile, poiché si trova in pienissima pratica nell’accennata direzione da Lilla a Colonia, dove si fanno in 12 ore 400 kilometri di strada passando quattro linee di dogana, senza difficoltà alcuna e senza pericolo di frode.
         Codesto esempio noi proponiamo ai governi italiani, e crediamo ciò sia più opportuno, che non dichiarar loro perduto ogni beneficio delle divisate vie, se non si risolvono a porsi d’accordo, sopprimendo le linee loro, alla qual cosa, ripetesi, certo non si piegheranno, almeno per ora.
         Troppi altri ostacoli reali pur troppo incontrerà la corrispondenza delle

    varie linee di vie ferrate, specialmente negli Stati minori della Penisola; e segnatamente quelli sorgeranno sulla linea dal Serristori accennata da Milano a Bologna; perchè ancor faccia mestieri ingrandirli, e chiamare quasi insuperabile quello delle linee doganali. Se il chiarissimo nostro amico riflette annesta considerazione, egli converrà certo con noi nel persuadere invece superabile l’accennato ostacolo colle regole e cautele da noi suggerite, come lo è ugualmente quello delle indagini di polizia occorrenti al passare dall’uno all’altro Stato. Gli avversari delle strade ferrate troppo già vanno, sebbene senza ombra di ragione, predicando con esse più non potersi governare; doversi ad ogni cautela politica rinunciare, aversi a farne altretanto di quelle daziarie, con immenso pregiudicio della sicurezza dello Stato, de’ privati e dell’erario, a meno che si voglia dall’uno all’altro Stato richieder pe’ convogli tali fermate che annullino ogni vantaggio dell’economia di tempo, e rendano cosi inutile l’ingente spesa di quelle vie cui perciò ostano. A codesto specioso ragionamento, che il nostro discorso ha, crediamo, compiutamente confutato, non desideriamo il sussidio d’uomo come il Serristori, certo men che inclinato a darlo. Ma potendosi nel fatto da alcuni governanti non favorevoli alle nuove vie, accoglier nel senso loro il riflesso del nostro amico, era dover nostro di opporvi le considerazioni sopraccennate, ponendo per tale rispetto anche noi ad atto pratico la ricordata epigrafe: — Amicus Plato, sed magis amica veritas. Desideriamo e speriamo veder persuaso chi abbiamo combattuto.

    sconnessione di qualche parte delle locomotive o de’ carri che le seguono o precedono, sono causa dell’uscita del convoglio dalle ruotate, del precipitarsi delle vetture dalle sponde della strada, ed altre maniere di ribaltare, per cui succedon morti frequenti, e ferite e rotture gravissime degli agenti dell’impresa e de’ passeggeri da essa condotti. — Casi consimili seguirono in Francia, e quello è memorabile, intervenuto anni sono sulla via di Versaglia, per cui, incendiatosi parte del convoglio, perirono miseramente arsi e fracassati un centinaio di persone. — Se talvolta cotesti sinistri sono affatto eventuali, ed a nessuna trascuranza od abuso imputabili, molte volte però, specialmente nella Gran Brettagna, sono attribuiti, oltre alle dette cause, all’avidità di guadagno, che muove a risparmiare nelle spese d’esercizio, sia con un minor numero d’agenti, sia col non fare a tempo alla strada ed ai materiale d’essa i necessari ristauri. — La difficoltà di provare tali mancanze, e la grave spesa de’ processi colà rendono impossibile quasi il conseguimento delle indennità cui i lesi o gii eredi loro pur avrebbero dritto; sicché le compagnie van sempre impunite del fallo proprio. Laonde infiniti sono i richiami di provvedimenti autorevoli, i quali facciano cessare siffatti abusi. — Così non succede nel Belgio, dove le strade del governo, regolate con prudenza e con larghezza pegli occorrenti, ristauri, coi rarissimi sinistri che succedono, sono un nuovo argomento a favore di quel sistema.

  1. I giornali inglesi narrano frequentissimi i sinistri seguiti lungo le vie ferrate dove lo scoppio di caldaie, la rottura di ruote, sale o ruotaie, o la
  2. Siccome una sola visita, compiti i lavori, e fatto anche qualche sperimento, sarebbe forse meno sicura per quanto ragguarda alla solidità delle opere ed all’ottima qualità delle provviste; quando la strada è conceduta all’industria privata, durante i lavori medesimi, e prima che le provviste siano dalla società accolte, sembra che la prudenza consigli al governo di fare soprantendere dai suoi ingegneri le opere e la natura delle provviste, onde accertarsi nel modo più compiuto ed esatto della osservanza del capitolato d’appalto. In tal guisa più facile e sicura poi riuscirà la collaudazione definitiva, di cui si è fatto sopra cenno. A questo riguardo non mai soverchie saranno le cautele per uon esporre a pericoli i viandanti; epperò anche tra’ periti sarà utile d’ordinare un qualche controllo, il quale assicuri l’esattezza e la fedeltà delle relazioni loro, a scanso di qualunque parzialità verso gli appaltatori.
  3. Vedasi quella legge promulgata nel Monitore Universale del 21 luglio 1845, N.° 202, sotto la data del 15 detto mese ed anno. Da essa scorgesi che, oltre al dichiarare applicabili alle vie ferrate tutte le leggi di polizia stradale (grande voirie) che tendono ad assicurare la conservazione del suolo, de’ fossi, delle banchine e delle opere d’arte d’ogni specie e piantagioni sulle strade ordinarie; prevedonsi quelle contravenzioni ed attentati particolari, che per mala ventura possono causar sinistri lungo le dette vie ferrate. E notasi pure che assai severe sono le sanzioni penali, spinte anche sino ai lavori forzati a vita, ed alla morte, quando per quegli attentati derivaron sinistri i quali causarono altrui la morte o gravi ferite. Codesta legge francese ci pare molto equa e ben intesa, e noi crediamo possa torsi ad esempio, salve le varie esigenze di luogo, da chiunque debba promulgarne una con siffatto scopo. Si può anche consultare al proposito delle leggi penali relative, il già citato libro «Législation des chemms de fer en Allemagne. Traduit de l’allemand, avec une introduction et des notes par Prosper Tourneux, chez Mathias,N.° 15, quai Malaquais».