Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo II

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Titolo II

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TITOLO II.


Delle patenti de’ Notai, e della diversa estensione del dritto

di esercitare il Notariato nelle rispettive provincie


1.

I
Notai, che presentemente esercitano il Notariato nelle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, e nelle valli di Sesia, e dell’Ossola, dovranno prima del venturo anno 1771 rapportare da S. M. patenti di costituzione, le quali saranno loro accordate senza ulterior esame, e senza verun pagamento al Regio Erario, nè anche a titolo d’emolumento, purchè sieno sudditi di S. M., abbiano fissa abitazione ne’ Regj Stati, e presentino legittimi titoli della loro creazione, ed ammessione.

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2.

Potranno essi frattanto continuarne l’esercizio in virtù delle precedenti loro costituzioni, e ne’ limiti fissati colle medesime.

3.

Quelli, che in avvenire in dette provincie, e valli aspireranno al Notariato, previo l’adempimento de’ requisiti dalle Regie Costituzioni prescritti, ne rapporteranno le necessarie patenti, le quali loro verranno accordate, mediante l’emolumento delle concessioni vitalizie, senza pagamento di finanza, né obbligo di acquisto di piazza.

4.

Sì gli uni, che gli altri de’ predetti Notai non potranno esercitare il Notariato fuori del distretto delle provincie, o valli, a cui saranno assegnati; e neppure sarà loro lecito di ricevere alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i contraenti, o disponenti, od almeno uno di essi non saranno abitanti nelle stesse provincie, e valli rispettivamente.

5.

Que’ Notai, a’ quali, come compresi nelle note pubblicate in piede del Manifesto Camerale de’ 10. Gennaio 1731., fu colle patenti in esso enunziate conceduta la facoltà di esercitare l’uffizio, loro vita natural durante, ancorché non fossero provveduti di piazza, goderanno del dritto di continuare tal esercizio, e delle prerogative loro concedute nelle patenti di ammessione, esclusa però, in conformità di detto Manifesto, la facoltà d’essere ammessi agli uffizi di Podestà, Proccuratore, o Segretaro di qualsivoglia Tribunale, o Comunità.

6.

Quegli altri, che, come descritti in piede del Manifesto Camerale degli 11. Aprile 1744., tuttocché non provveduti di piazza, sono stati abilitati alla professione del Notariato, durante la loro vita nelle terre, e luoghi menzionati nell’altro Manifesto de’ 7. Settembre 1743., potranno solo esercitarlo nel distretto delle [p. 5 modifica]rispettive terre suddette, e per quegli atti, e contratti meramente, che vi si faranno dagli abitanti in esse: sarà proibito eziandio a qualunque Notaio provvisto di piazza il ricevere in dette terre, e luoghi alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i principali contraenti, o disponenti non saranno ivi abitanti.

7.

Rex Car. Em.
20 Febr. 1744
A mente delle concessioni non sarà permesso a’ Notai provveduti di piazze alienate dalla Francia, e stabilite ne’ paesi ceduti a questa Corona nel 1713. di quelle esercitare fuori del distretto de’ luoghi, ne’ quali sono state fissate.

8.

Nelle valli della provincia di Pinerolo i sei Notai, a’ quali colle patenti de’ 19. Febbraio 1746. è stato permesso, mediante finanza, e senza piazza l’esercizio del Notariato, osserveranno le condizioni apposte in dette patenti sotto pena della privazione dell’uffizio, ed altra maggiore secondo le circostanze de’ casi, oltre la nullità degli atti, e contratti.

9.

Rex Car. Em.
20. Aug. 1760.
Nelle città, e terre pervenute al Reale Dominio col trattato de’ 24. Marzo 1760. i Notai stati per l’addietro legittimamente creati continueranno il loro esercizio ne’ rispettivi distretti delle medesime senza poter fuori di esse ricevere atti, e contratti, o sostenere uffizi, per cui sia necessario il Notariato; quelli poi, che rapporteranno in avvenire concessioni vitalizie, mediante l’emolumento per esse dovuto, potranno praticare le funzioni tutte del suddetto uffizio entro la provincia, a cui sono applicati: lo stesso si osserverà a riguardo de’ Notai del Ducato di Aosta.

10.

Non potranno esercitare l’uffizio di Notaio fuori del distretto delle infrascritte rispettive giurisdizioni li dodici Notai, che nel Principato di Messerano, e Marchesato di Crevacuore, ed i venti, che in quello della Riviera di S. Giulio, ed Orta in conformità delle speciali convenzioni saranno creati, previo [p. 6 modifica]esame nella forma prescritta dalle Regie Costituzioni, quanto a quelli dell’Uditore, o sia Giudice di seconda istanza, e rispetto a questi del Castellano, od altro de’ Giudici, cui sarà commesso dal Vescovo di Novara.

11.

Maria Joan. Bapt.
9. Aug. 1679.

Rex Car. Em.
1. Aug. 173.2
11. Jul. 1744.
In tutte le altre parti degli Stati di S. M. tanto al di qua, che al di là da’ monti, e colli tutti que’ Notai, che non sono specialmente eccettuati, dovranno per l’esercizio del Notariato, e sino a che venga da S. M. altrimenti ordinato, aver la proprietà d’una piazza, o la nomina del proprietario nella conformità, e sotto le pene prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 1. §§. 2. e 6.: e potranno i proprietari delle piazze, od i loro sostituiti esercitarle in tutte le provincie degli Stati di S. M., di qua da’ monti, e colli, o di là da essi, secondo che saranno le piazze da loro possedute nell’una, o nell’altra parte rispettivamente; ma non sarà lecito nè agli uni, nè agli altri di estenderne l’esercizio alle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, valli di Sesia, ed Ossola, e Riviera di S. Giulio, ed Orta.

12.

Potranno però essi Notai provveduti di piazza, che si recassero nelle suddette provincie in qualità di Giusdicenti pedanei, di Segretari di Comunità, o dei Tribunali, o dei Delegati, o Commessari, ricevere, ed autenticare tanto gli atti giudiziali appartenenti a tali rispettivi uffizi, quanto gli atti, e contratti privati.

13.

Tutti coloro, che riceveranno atti, od instrumenti, o compiranno altre incumbenze del Notariato fuori de’ distretti loro, come avanti rispettivamente assegnati, o tra persone, per cui loro è vietato di ricevere atti, e disposizioni, incorreranno la pena di scudi trenta, oltre la nullità di ogni atto.